Avis juridique important
82/912/CEE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1982, che modifica il regime d'importazione, istituito con decisione 81/248/CEE della Commissione, applicato nel Benelux, nella Repubblica federale di Germania e in Grecia nei confronti della Cina per quanto concerne taluni prodotti industriali (I testi in lingua francese, olandese, tedesca e greca sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0026 - 0027
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1982
che modifica il regime d'importazione, istituito con decisione 81/248/CEE della Commissione, applicato nel Benelux, nella Repubblica federale di Germania e in Grecia nei confronti della Cina per quanto concerne taluni prodotti industriali
(I testi in lingua francese, olandese, tedesca e greca sono i soli facenti fede)
(82/912/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3286/80 del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativo ai regimi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando che la decisione 81/248/CEE della Commissione (2), che ha sostituito l'allegato III del suddetto regolamento, ha fissato l'elenco dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato la cui immissione in libera pratica negli Stati membri è sottoposta a restrizioni quantitative conformemente al regolamento (CEE) n. 3286/80;
considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3286/80, i governi dei paesi del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Grecia hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione che ritengono opportuno apportare talune modifiche a norma di detto regolamento al regime d'importazione applicato nel Benelux, nella Repubblica federale di Germania e in Grecia nei confronti della Cina per quanto concerne taluni prodotti industriali;
considerando che la misura prevista è tale da favorire la graduale uniformazione dei regimi d'importazione applicati negli Stati membri e che è opportuno soddisfare le richieste di cui sopra,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono eliminate le restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica negli Stati membri per i prodotti originari della Cina che figurano in allegato.
Articolo 2
La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Regno dei Paesi Bassi, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica ellenica.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1982.
Per la Commissione
Antonio GIOLITTI
Membro della Commissione
(1) GU n. L 353 del 29. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 115 del 27. 4. 1981, pag. 1.
ALLEGATO
1.2.3.4 // // // // // Stato membro // Numero della tariffa doganale comune // Nimexe 1982 // Prodotti // // // // // Benelux // ex 73.20 // 73.20.30 // Accessori per tubi di ghisa malleabile // Germania // 28.38 A ex IV // 28.38.47 // Solfato di alluminio // // 65.01 A // 65.01.10 // Campane non formate, di feltro di peli o di lana e peli // // 68.16 ex B // 68.16.20 // Lavori di materia refrattaria, a base di magnesite o di dolomia o di cromite // Grecia // ex 40.10 // 40.10 ex 10 ex 90 // Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, non articolate // // 73.40 ex B // 73.40.61 // Sfere, palle ed altri solidi di forme diverse per mulini // // 84.06 C ex I D ex II // 84.06-20 22 24 39 42 46 48 98 // Motori a scoppio (con accensione a scintilla), a due tempi, con cilindrata superiore a 10 cm3. Parti, pezzi staccati e accessori per motori a scoppio, a due tempi con una cilindrata superiore a 10 cm3 e per motori a scoppio, a quattro tempi, con cilindrata superiore a 150 cm3 e di potenza minima pari a 16 cavalli. // // // //
Top