N. L 383/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12. 82
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1982
che (issa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in
polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al
regolamento (CEE) n . 3136/82
(82/936/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Gli importi massimi da prendere in considerazione ai
fini della gara di cui al regolamento (CEE) n . 3136/82
sono fissati come segue :
— partita A : 8 819 ECU (D)(é)
6 366 ECU (D)
9 526 ECU (D)
13 399 ECU D)
— partita D : 3 296 ECU (F)
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 1 183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando che, conformemente al regolamento
(CEE) n . 3136/82 della Commissione, del 23
novembre 1982, relativo alla fornitura di varie partite
di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimenta
re (3), gli organismi di intervento degli Stati membri
hanno indetto una gara per le spese di fornitura di
2 980 tonnellate di latte scremato in polvere destinate
a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;
considerando che in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2,
del regolamento (CEE) n . 303/77 della Commissione,
del 14 febbraio 1977, recante modalità generali
d'applicazione per la fornitura di latte scremato in
polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
3474/80 (*), le offerte presentate per quanto concerne
la partite A possono riguardare un quantitativo parziale
di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del
totale della partita interessata ;
considerando che l'articolo 16 del suddetto regola
mento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute,
sia fissato, per ciascuna partita oggetto della gara, un
importo massimo o si decida di non dar seguito alla
gara ;
considerando che, in base alle offerte ricevute, è
opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto
indicati ;
— partita E : 8 102 ECU (F)
— partita F : 168 927 ECU (B)
— partita G : 813 905 ECU D)
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
(2) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982, pag. 1 .
0 GU n . L 334 del 29 . 11 . 1982, pag. 11 ,
0 GU n . L 43 del 15 . 2. 1977, pag. 1 .
0 GU n . L 363 del 31 . 12 . 1980 , pag. 50 , (6) Per una quantità parziale di 500 t.
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