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82/949/CEE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1982 pag. 0027 - 0028
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1982
che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(82/949/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1980 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,
vista la domanda della Repubblica federale di Germania,
considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva succitata, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, durante l'anno 1980, in uno almeno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1982, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità;
considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata contempla che uno Stato membro può essere autorizzato dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie;
considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà;
considerando che la varietà Kawetanya (barbabietole da zucchero) e le varietà di cui trattasi di avena e di granturco non erano state sottoposte in Germania ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda;
considerando che la detta varietà di barbabietola da zucchero è stata oggetto di una domanda ufficiale di ammissione nella Repubblica federale di Germania purché le sue sementi siano destinate ad essere commercializzate in un altro paese [articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della succitata direttiva]; che quindi lo stesso richiedente non ha preteso che questa varietà abbia un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente per la Repubblica federale di Germania; che perciò questa varietà può essere considerata come se essa non corrisponda nella Repubblica federale di Germania, per l'insieme delle sue qualità per quanto riguarda il valore agronomico o di utilizzazione, ai risultati ottenuti per un'altra varietà paragonabile ivi ammessa [articolo 15 paragrafo 3, lettera c), primo comma, della succitata direttiva];
considerando che le varietà di cui trattasi di avena sono della forma invernale; che le varietà di mais di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, della succitata direttiva];
considerando che per la varietà Checker (festuca rossa) si può constatare, sulla base di rapporti relativi ai risultati di esami, che nella Repubblica federale di Germania essa non è, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica federale di Germania e sono applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, sufficientemente omogenea per un certo numero di caratteri [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della direttiva suddetta];
considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione delle sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1983:
I. Barbabietole da zucchero
Kawetanya
II. Piante foraggere
Festuca rubra L.
Checker
III. Cereali
1. Avena sativa L.
Fringante
Joker
Kalott
Oyster
Rosette
2. Zea mays L.
1.2 // Aga // Maestrale // Albret // Marechal // Argo // Mark // Arlon // Monsone // Atlante // Monsur // Augusto 6666 // Montot // Antares // Nickerson 601 // Baio // Nickerson 702 // Banat // Oreas // Barn 394 // Orfeo // Cesare 606 // Padano // Cheyenne // Picco // Cobra // Pivot // Dekalb XL365 // Pratile // Dendor // Radar // Erik // Ribot // Ermes G 4449 // Scipio // Fany // Sirio // Frank // Splendid 7951 // Galba // Texas // Illini // Titan // Ilona // Traiano 74 // Imperator // Vulcano // Isar // Wonder Kelly 3002. // Lipari //
2. Per la varietà Kawetanya (barbabietole da zucchero) l'autorizzazione è valida solo se le sementi non sono destinate ad essere commercializzate in un altro paese.
Articolo 2
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le condizioni non sono più soddisfatte.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
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