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Direttiva 82/885/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1982, che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0019 - 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0088
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0060
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 1982
che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti , nonchù l ' isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali
( 82/885/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 103 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la direttiva 78/170/CEE ( 3 ) prevede l ' obbligo per gli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie affinchù ogni nuovo generatore di calore impiegato per il riscaldamento di locali e/o la produzione di acqua calda per usi igienici negli edifici non industriali nuovi o già esistenti soddisfi tassi minimi di resa ;
considerando che la suddetta direttiva prevede che l ' osservanza di tali tassi sia garantita da un controllo del generatore nella fase di fabbricazione o al momento della sua messa in opera ;
considerando che è inoltre previsto che , per i generatori di calore sottoposti a controllo nella fase della messa in opera , le perdite di energia non debbano superare i tassi fissati dagli Stati membri ;
considerando tuttavia che è previsto che gli apparecchi che non possono essere sottoposti ad un controllo nella fase di fabbricazione debbano formare oggetto di una proposta successiva , previ studi tecnici appropriati ;
considerando che , una volta effettuati tali studi , è opportuno adottare disposizioni appropriate in merito ai suddetti generatori ;
considerando che tali studi inducono a prevedere la possibilità di un certo margine di tempo tra il momento della messa in opera di un generatore che non ha potuto essere controllato in fase di fabbricazione e il momento del controllo da effettuarsi « in loco » ;
considerando inoltre che tali studi hanno permesso l ' elaborazione di un manuale indicante le procedure da seguire per valutare in loco la resa di un generatore di calore alimentato da combustibili liquidi o gassosi e stottoposto ad un controllo connesso alla sua messa in opera ;
considerando quindi che è opportuno che il controllo sui generatori in questione sia effettuato conformemente al suddetto manuale , che costituisce una base comune minima nell ' insieme della Comunità ; che quanto disposto dal manuale non si applica ai generatori di calore alimentati da combustibili solidi ;
considerando che è opportuno permettere una facile verifica dell ' osservanza della normativa relativa al controllo connesso alla messa in opera , mediante l ' apposizione di una targhetta segnaletica analoga a quella prevista per i generatori di calore sottoposti ad un controllo nella fase della fabbricazione ; che tale targhetta potrà essere sostituita dalla relazione di controllo ; che , nel caso di non osservanza dei tassi di resa o di perdite di energia , la relazione sarà inviata alle competenti autorità amministrative ;
considerando che i provvedimenti presi per l ' applicazione della presente direttiva dovranno includere le misure adottate in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nei settori considerati da questa direttiva e che essi dovranno essere volti a facilitare i lavori di armonizzazione o di normalizzazione già avviati o da avviare in detti settori , a livello comunitario o internazionale ;
considerando che è pertanto opportuno modificare conseguentemente la direttiva 78/170/CEE ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La direttiva 78/170/CEE è modificata come segue :
1 . all ' articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma , in fine , sono aggiunti i seguenti termini : « economicamente giustificabili » ;
2 . il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , quarto comma , è sostituito dal testo seguente :
« Sono esclusi i generatori di calore elettrici a resistenza , le pompe a calore e i raccordi ad una rete di riscaldamento a distanza . » ;
3 . l ' articolo 1 , paragrafo 1 , quinto comma , è soppresso ;
4 . nell ' articolo 1 sono inseriti i seguenti paragrafi :
« 3 bis . I generatori di calore sottoposti a controllo nella fase della messa in opera , qualora non rispettino i tassi minimi di resa , sono soggetti ad una decisione dell ' autorità amministrativa competente che può giungere fino all ' esclusione dal servizio ; l ' osservanza di detti tassi è attestata da una targhetta recante almeno le indicazioni di cui al paragrafo 3 , eccettuata quella dell ' ultimo trattino relativa al consumo alla potenza termica del generatore .
L ' indicazione della temperatura massima del fluido termovettore di cui al quinto trattino può essere omessa qualora la temperatura sia precisata in un altro documento .
L ' organismo di controllo è tenuto a trasmettere all ' utente una relazione di controllo stilata secondo un modello stabilito dallo Stato membro ; tale relazione deve contenere , in particolare , le indicazioni che figurano sulla targhetta di cui al primo comma ; essa può sostituire la targhetta .
Quando la relazione di controllo costata che il generatore di calore non soddisfa i tassi minimi di resa , l ' organismo di controllo ne invia un esemplare alla autorità amministrativa competente . Per i generatori di calore provenienti da un altro Stato membro , l ' autorità amministrativa competente del luogo di controllo , con l ' assenso del proprietario , rilascia al fornitore che ne faccia richiesta una copia della relazione di controllo .
3 ter . Il controllo dei generatori di calore nella fase della messa in opera viene effettuato conformemente alle disposizioni del manuale allegato alla presente direttiva . Tali disposizioni costituiscono la base comune minima della procedura di controllo nell ' insieme della Comunità . Disposizioni decise dagli Stati membri possono completare , ma non annullare quelle del manuale nù essere in contrasto con esse . Le disposizioni del manuale non si applicano nù ai generatori di calore alimentati da combustibili solidi nù alle caldaie a condensazione . » ;
5 . il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 4 , è sostituito dal testo seguente :
« 4 . Per i generatori di calore sottoposti a controllo nella fase della messa in opera , gli Stati membri hanno la facoltà di fissare , invece dei tassi minimi di tesa , tassi massimi di perdita di energia conformemente al punto 3 . 1 del manuale .
In tale caso , si applicano i paragrafi 3 bis e 3 ter . » .
Articolo 2
Alla direttiva 78/170/CEE è aggiunto l ' allegato della presente direttiva .
Articolo 3
Gli Stati membri adottano i provvedimenti relativi al controllo dei generatori di calore nella fase della messa in opera al più tardi diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1982 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . FENGER MOELLER
( 1 ) GU n . C 175 del 14 . 7 . 1980 , pag . 12 .
( 2 ) GU n . C 300 del 18 . 11 . 1980 , pag . 6 .
( 3 ) GU n . L 52 del 23 . 2 . 1978 , pag . 32 .
ALLEGATO
MANUALE PER IL CONTROLLO DELLA RESA , NELLA FASE DELLA MESSA IN OPERA , DI UN GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO DA COMBUSTIBILI LIQUIDI O GASSOSI E IMPIEGATO IN UN EDIFICIO NON INUSTRIALE PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI E/O LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI IGIENICI
PROCEDIMENTO DELLA PROVA E DETERMINAZIONE DELLE PERDITE
1 . OSSERVAZIONI GENERALI
1.1 . Quando il generatore di calore può utilizzare differenti tipi ( liquidi o gassosi ) di combustibili , la prova dovrà essere eseguita con ogni tipo di combustibile conforme alle specificazioni del costruttore e disponibile al momento della prova .
1.2 . Il condotto di scarico dei fumi deve prevedere un foro che consenta di introdurre sonde per misurazioni ed effettuare il prelievo di campioni di fumi .
1.3 . La precisione di ciascuna misura dovrà essere tale da permettere la precisione d ' insieme dei risultati fissata dagli Stati membri .
1.4 . La prova dovrà essere eseguita entro un periodo di tempo ragionevole e preferibilmente con potenza termica nominale al focolare del generatore . Qualora non fosse possibile , verrà utilizzato il regime più ravvicinato possibile . Se il generatore è previsto per il funzionamento a due o più regimi , può anche essere effettuata , su iniziativa degli Stati membri , una prova a regime ridotto . I regimi autorizzati verranno valutati secondo i metodi esperimentati .
1.5 . La resa determinata sia con il metodo diretto che indiretto , sarà espressa in percentuale in base al potere calorico inferiore o superiore del combustibile iniettato nel bruciatore al regime valutato come indicato al punto 1.4 .
2 . CONDIZIONI DI PROVA
2.1 . Preparazione del generatore
2.1.1 . L ' utente , eventualmente con l ' assistenza del costruttore e/o dell ' installatore , deve effettuare prima della prova le operazioni di pulizia , regolazione e messa a punto del generatore che ritiene necessarie . Le autorità amministrative competenti possono rendere obbligatorie tali operazioni di pulizia .
2.1.2 . La tenuta del generatore e del suo collegamento con il camino sarà sottoposta a verifica .
2.2 . Identificazione del generatore
2.2.1 . Prima della prova , l ' organismo di controllo - qui di seguito denominato « organismo » - registra tutti i dati necessari per poter identificare il generatore e per lo meno le caratteristiche del generatore o le sue specificazioni figuranti , ad esempio , sulla targhetta segnaletica e/o nelle indicazioni per il montaggio e d ' impiego fornite all ' utente , attinenti al produttore , alla fabbricazione , all ' anno di fabbricazione , nonchù alla potenza termica .
2.2.2 . L ' organismo deve accertare che vi siano tutti i requisiti necessari , affinchù durante la prova non si verifichino inconvenienti di natura tale da comprometterne la validità . A tal fine , esso chiede in particolare all ' utente di produrre i certificati - o presentare qualsiasi altro mezzo di prova - da cui risulti che sono stati effettuati i controlli di sicurezza imposti per la caldaia e per il locale in cui essa è installata . Tale condizione può considerarsi soddisfatta negli Stati membri in cui non si può installare nù mettere in funzione il generatore senza controlli di sicurezza preliminari . Se tali controlli non sono richiesti dalla legislazione nazionale , l ' organismo ha il diritto di esigere la ragionevole garanzia di poter effettuare il controllo in condizioni di sicurezza .
Se non ha soddisfazione in merito ai punti summenzionati , l ' organismo può rifiutarsi di effettuare il controllo ; in tal caso , esso stila una relazione ad hoc .
2.3 . Funzionamento preliminare
2.3.1 . Prima della prova , l ' organismo incaricato può procedere ad un funzionamento preliminare , allo scopo di verificare e di preregolare il funzionamento degli strumenti di misura installati per il controllo . È compito dell ' organismo di controllo assicurarsi che tutte le misure vengano effettuate con la precisione richiesta . In particolare , se deve utilizzare determinati strumenti di misura che fanno parte della normale attrezzatura dell ' impianto , deve verificare che siano conformi ai requisiti di precisione e di affidabilità richiesti .
2.3.2 . Spetta all ' utente , eventualmente con l ' assistenza del costruttore e/o dell ' installatore a ciò autorizzati dal proprietario del generatore , procedere alle ultime regolazioni eventualmente necessarie e fornire tutte le spiegazioni complementari delle varie istruzioni affinchù la prova possa svolgersi nelle migliori condizioni .
2.4 . Prova
2.4.1 . Le operazioni di prova sono di competenza esclusiva dell ' organismo .
2.4.2 . La prova dev ' essere eseguita in regime permanente , mantenendo costanti l ' erogazione di combustibile e quella di aria comburente .
2.4.3 . L ' organismo effettua durante la prova le misurazioni obbligatorie di cui al punto 3 e , se del caso , quelle facoltative di cui al punto 4 . Esso redige una relazione come previsto al punto 5 .
3 . DETERMINAZIONE DELLE PERDITE ATTRAVERSO I FUMI
3.1 . Misurazione delle perdite di calore sensibile
Se si calcola la resa con il metodo indiretto , l ' organismo è autorizzato a misurare nei fumi la percentuale in volume o di diossido di carbonio o di ossigeno .
Esso applica in seguito una formula che utilizza costanti adatte , oltre alla differenza di temperatura tra i fumi e l ' aria comburente . La formula e le costanti devono essere pubblicate dallo Stato membro da cui dipende l ' organismo o essere stabilite da una norma .
In mancanza di regole ufficiali o di una norma si possono calcolare le perdite di calore sensibile a partire dalla composizione e dal potere calorifico del combustibile , nonchù dal valore di eccesso d ' aria , utilizzando tabelle che indichino il calore specifico del gas di combustione , come quelle stabilite dal 12 ° Congresso mondiale del gas ( doc . IGU/E/17/73 ) .
Le modalità di cui sopra non si applicano alle caldaie a condensazione .
3.2 . Misurazione dell ' opacità dei fumi
L ' organismo effettua tale misurazione quando il generatore utilizza un combustibile liquido o un gas di petrolio liquefatto iniettato sotto forma liquida ; per la misurazione si fa uso di un apparecchio adeguato ; il relativo risultato è espresso in un indice convenzionale di annerimento ( da 0 a 9 ) .
4 . ALTRE VERIFICHE ( FACOLTATIVE )
4.1 . Tracce di ossido di carbonio
L ' organismo può essere autorizzato ad accertare se i fumi del generatore contengono tracce di ossido di carboni in misura tale da rimettere in questione i risultati della misurazione effettuata conformemente al punto 3.1 .
4.2 . Perdite attraverso le pareti
Negli Stati membri in cui non esistono disposizioni regolamentari , nù norme tecniche o altre norme in proposito , l ' organismo può essere autorizzato a valutare le perdite attraverso le pareti sulla base dei valori forniti dal costruttore e/o delle temperature di superficie rilevate al momento del controllo .
5 . RELAZIONE SULLA PROVA
Dopo la prova , l ' organismo redige una relazione secondo il modello stabilito dallo Stato membro , specificando le principali caratteristiche del generatore , le misurazioni effettuate , la formula applicata per calcolare le perdite e la resa del generatore di calore .
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