21 . 12 . 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 360/27
REGOLAMENTO (CEE N. 3421 /82 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1982
che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n . 1959/82 concernente
una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato
a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, tare i quantitativi da aggiudicare e prorogare 1 applica
zione del predetto regolamento ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n . 1959/82 è modificato come
segue :
— Nell'articolo 1 , paragrafo 1 , il testo del secondo
comma è sostituito dal seguente testo :
« La gara riguarda un quantitativo massimo di
80 000 t di riso lavorato a grani lunghi ».
— Nell'articolo 1 , paragrafo 2, la data del 27 gennaio
1983 è sostituita dal 28 aprile 1983 .
— Nell'articolo 8 , secondo comma, la data del 27
gennaio 1983 è sostituita dal 28 aprile 1983 .
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1 871 /80 (2), in particolare l'arti
colo 17,
visto il regolamento (CEE) n . 1431 /76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976 , che stabilisce per il riso le norme
generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato
il loro importo (3), in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n . 1959/82
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 2853/82 (5), ha indetto una gara per la
determinazione della restituzione all'esportazione di
riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni
paesi terzi ; che finora le esportazioni di riso a grani
lunghi effettuate ai sensi di tale regolamento non
hanno consentito di esaurire le considerevoli giacenze
di riso della campagna precedente ; che visti i risultati
del nuovo raccolto e la stima delle disponibilità di riso
della campagna 1982/ 1983 , occorre facilitare lo
smercio di taluni quantitativi supplementari di riso a
grani lunghi ; che risulta pertanto opportuno aumen
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 20 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 .
( 2) GU n . L 184 del 17 . 7 . 1980 , pag. 1 .
( 3) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 36 .
(4) GU n . L 212 del 21 . 7 . 1982, pag . 36 .
0 GU n . L 299 del 27 . 10 . 1982, pag. 28
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