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Regolamento (CEE) n. 3425/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1983), e relativo all' estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 22/12/1982 pag. 0002
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3425/82 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1982
relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1983), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, per la carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 1 500 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale e che, a norma del protocollo n. 13 allegato all'atto di adesione del 1972, la Comunità apre annualmente per tale prodotto un contingente tariffario comunitario autonomo allorché si constati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno saranno esaurite nel periodo per il quale è aperto il contingente;
considerando che, tenuto conto delle attuali possibilità della produzione nella Comunità, il volume del contingente contrattuale di 1 500 000 tonnellate non permette di soddisfare il prevedibile fabbisogno d'importazione; che, di conseguenza, è opportuno prevedere un volume supplementare autonomo che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato e assicurare una parallela evoluzione dello smaltimento della produzione comunitaria e del soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, dovrebbe essere fissato ad un livello tale che il volume totale del contingente non superi la quota minima prevedibile di utilizzazione, cioè 2 500 000 tonnellate; che la fissazione a 1 000 000 di tonnellate del livello del volume supplementare autonomo non esclude d'altronde un raggiustamento durante il periodo contingentale; che è quindi opportuno aprire, per l'anno 1983 e per il prodotto in questione, un contingente tariffario comunitario globale di 2 500 000 tonnellate;
considerando che è opportuno estendere il beneficio del contingente tariffario in questione a talune carte che rispondono a tutti i requisiti riportati nella nota complementare del capitolo 48, salvo per quanto riguarda le linee d'acqua;
considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione fino al suo esaurimento; che un sistema d'utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una ripartizione tra gli Stati membri, è atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed in base alle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;
considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno degli Stati membri che partecipano a tale ripartizione, rappresentano rispetto alle importazioni totali del prodotto in questione le seguenti percentuali:
1.2.3.4 // // 1979 // 1980 // 1981 // // // // // Benelux // 13,05 // 14,44 // 12,83 // Danimarca // 5,85 // 5,49 // 5,81 // Germania // 25,64 // 27,39 // 23,82 // Grecia // 1,16 // 1,11 // 1,74 // Francia // 12,08 // 12,15 // 10,23 // Irlanda // 1,76 // 0,39 // 0,26 // Italia // 1,03 // 1,63 // 2,39 // Regno Unito // 39,43 // 37,40 // 42,92 // // // //
considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato della carta da giornale in generale e della produzione comunitaria durante l'anno 1983 in particolare, la percentuale di partecipazione iniziale al volume contingentale può approssimativamente essere stabilita come segue:
Benelux 13,35
Danimarca 6,45
Germania 24,16
Grecia 2,81
Francia 11,43
Irlanda 0,96
Italia 1,23
Regno Unito 39,61 considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, è opportuno dividere in due parti il volume contingentale totale ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a soddisfare ulteriormente le necessità degli Stati membri che hanno esaurito la loro aliquota iniziale; che, per dare agli importatori una certa sicurezza, sempre permettendo uno smercio soddisfacente della produzione comunitaria, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che potrebbe essere pari al 94 % del volume contingentale;
considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ciascuno degli Stati membri, che ha utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, proceda ad un prelievo di una aliquota complementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato, da ogni Stato membro, quando ognuna delle sue aliquote complementari è quasi totalmente utilizzata e ciò tante volte quante lo permette la riserva; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale; che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione, che deve soprattutto poter verificare continuamente il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri.
considerando che, se ad una determinata data del periodo contingentale c'è un'ingente rimanenza dell'aliquota iniziale in uno Stato membro, è indispensabile che questo Stato ne trasferisca una congrua percentuale alla riserva, al fine di evitare che parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro quando potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1983 è aperto un contingente tariffario comunitario di 2 500 000 tonnellate per la carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1).
2. Gli Stati membri possono imputare sul detto contingente tariffario le altre carte che rispondano, a prescindere dal criterio delle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornali riportata nella nota complementare del capitolo 48.
3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni della carta da giornale che già beneficiano dell'esenzione da dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale. Inoltre le importazioni di carte di cui al paragrafo 2 che beneficiano dell'esenzione dai diritti doganali a titolo del detto contingente tariffario non sono imputabili ai massimali indicativi fissati nell'ambito di taluni accordi di libero scambio.
4. Il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nei limiti di questo contingente tariffario.
Nel quadro di tale contingente tariffario la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione del 1979.
Articolo 2
1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.
2. Una prima parte di 2 350 000 tonnellate è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1o gennaio al 31 dicembre 1983 corrispondono, per gli Stati membri, alle quantità seguenti:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 313 725 // Danimarca // 151 575 // Germania // 567 760 // Grecia // 66 035 // Francia // 268 605 // Irlanda // 22 560 // Italia // 28 905 // Regno Unito // 930 835
3. La seconda parte, di 150 000 tonnellate, costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione devoluta alla riserva in caso di applicazione dell'articolo 5 - è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, lo Stato membro procede immediatamente mediante notifica alla Commissione, sempreché lo consenta l'entità della riserva, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % di quella iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.
2. Se, esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale.
3. Se, esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro è utilizzata fino a concorrenza del 90 % o più, questo Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo procedimento è seguito fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga a quanto previsto ai paragrafi da 1 a 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate in questi paragrafi, se vi è motivo di ritenere che queste rischiano di non essere totalmente utilizzate. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le aliquote addizionali prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1983.
Articolo 5
Gli Stati membri traferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1983, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 settembre 1983 ecceda il 20 % del volume iniziale. Gli Stati membri possono trasferirvi una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischia di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1983 incluso ed imputate al contingente tariffario comunitario; eventualmente, comunicano la frazione della loro aliquota iniziale che essi devolvono alla riserva.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri in conformità agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1983 del volume della riserva a seguito delle devoluzioni effettuate in applicazione dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'importo allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché l'apertura delle aliquote addizionali da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili senza discontinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri adottano le disposizioni utili per garantire che le carte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ammesse al beneficio del presente contingente tariffario siano destinate alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce 49.02, edite almeno dieci volte all'anno.
In tal caso, la verifica dell'effettiva utilizzazione di dette carte per la destinazione speciale prescritta avviene in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro attribuite.
4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Articolo 8
Su richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. CHRISTOPHERSEN
(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
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