22 . 12 . 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 361 /9
REGOLAMENTO (CEE) N. 3428/82 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1982
che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio di detta regione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, dell articolo 4, paragrafi 1 e 3 , del regolamento (CEE)
n . 2661 /80 , consegue che il premio variabile alla
macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne
nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i
prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo
dal 29 novembre al 5 dicembre 1982, devono essere
conformi a quelli fissati negli allegati del presente
regolamento ;
considerando l'opportunità di rammentare che il rego
lamento (CEE) n . 3191 /80 della Commissione, del 9
dicembre 1 980 (5), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1 558 /82 (6), ha stabilito misure transi
torie per quanto concerne il mancato ricupero del
premio variabile alla macellazione per i prodotti del
settore delle carini ovine e caprine esportati dalla
Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1837/80 del Consiglio,
del 27 giugno 1980 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1 1 95/82 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 2661 /80 della Commis
sione, del 17 ottobre 1980 , che stabilisce le modalità di
applicazione del premio variabile alla macellazione
degli ovini (3), modificato dal regolamento (CEE) n .
1 238/82 (4), in particolare l'articolo 3 , paragrafo 1 , e
l'articolo 4, paragrafo 1 ,
considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico
Stato membro che versa il premio variabile alla macel
lazione ; che , d'altro canto, tale Stato membro ha
deciso di applicare detto premio soltanto nella regione
5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 1837/80 ; che è quindi
necessario che la Commissione ne fissi il livello,
nonché l' importo da riscuotere per i prodotti che
escono da detta regione nel periodo dal 29 novembre
al 5 dicembre 1982 ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2661 /80 , l' importo del
premio variabile alla macellazione deve essere fissato
dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato
membro interessato o, per quanto riguarda il Regno
Unito, per la Gran Bretagna ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2661 /80 , l' importo da riscuo
tere per i singoli prodotti che escono dagli Stati
membri interessati o , per quanto riguarda il Regno
Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni
settimana dalla Commissione ;
considerando che dall'applicazione dell'articolo 9 ,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1837/80 e
Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a benefi
ciare in Gran Bretagna del premio variabile alla macel
lazione nel periodo dal 29 novembre al 5 dicembre
1982, l' importo del premio equivale all' importo fissato
nell'allegato I.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n .
3191 /80 , per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a),
del regolamento (CEE) n . 1837/80 , che sono usciti dal
territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 29
novembre al 5 dicembre 1982, gli importi da riscuo
tere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 29 novembre 1982.
(') GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 .
(2) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982, pag . 22 .
(') GU n . L 276 del 20 . 10 . 1980 , pag . 19 .
(4) GU n . L 143 del 20 . 5 . 1982, pag . 10 .
(0 GU n . L 332 del 10 . 12 . 1980 , pag . 14 .
O GU n . L 172 del 18 . 6 . 1982 , pag . 21 .
N. L 361 / 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22. 12. 82
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
22 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 361 / 11
ALLEGATO I
Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna
per la settimana che inizia il 29 novembre 1982
Designazione delle merci Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al
premio
88,697 ECU/ 100 kg in peso carcassa estimativo
o effettivo (')
(') Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna .
ALLEGATO II
Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna
nella settimana che inizia il 29 novembre 1982
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
Designazione delle merci Importi da
riscuotere
comune
Peso vivo
01.04 B Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riprodut
tori di razza pura 41,688
Peso netto
02.01 A IV a) Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :
1 . Carcasse o mezzene 88,697
2 . Busto o mezzo busto 62,088
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 97,567
4 . Coscia intera o mezza coscia 115,306
5 , altre :
aa) Pezzi non disossati 115,306
bb) Pezzi disossati 161,429
02.01 A IV b) Carni delle specie ovina e caprina, congelate :
1 . Carcasse o mezzene 66,523
2 . Busto o mezzo busto 46,566
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 73,175
4. Coscia intera o mezza coscia 86,480
5 , altre :
aa) Pezzi non disossati 86,480
bb) Pezzi disossati 121,072
02.06 C II a) Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia ,
secche o affumicate :
1 , non disossate 115,306
2 , disossate 161,429
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