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Regolamento (CEE) n. 3434/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2197/82 relativo alla proroga, oltre la fine della campagna 1981/1982, dell' ammasso di taluni quantitativi di uva secca e di fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori grecie
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 22/12/1982 pag. 0022 - 0022
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1982
che modifica il regolamento (CEE) n. 2197/82 relativo alla proroga, oltre la fine della campagna 1981/1982, dell'ammasso di taluni quantitativi di uva secca e di fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori greci
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2101/82 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando che nel regolamento (CEE) n. 2194/81 è stato previsto, all'articolo 10, di accordare un aiuto all'ammasso agli organismi ammassatori per i quantitativi di uva secca e di fichi secchi da essi acquistati in base ai contratti previsti nel medesimo regolamento e per la durata di ammasso di tali quantitativi, che non può prorogarsi oltre la conclusione della campagna; che il medesimo articolo stabilisce tuttavia che, qualora la situazione del mercato lo renda necessario, può essere autorizzata la proroga dell'ammasso di alcuni quantitativi nel corso della campagna successiva;
considerando che una proroga del periodo d'ammasso è prevista fino al 31 dicembre 1982 dal regolamento (CEE) n. 2197/82 (3) della Commissione; che, tenendo conto della situazione di mercato, è necessaria un'ulteriore proroga del suddetto periodo per l'ammasso;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2197/82 i termini « del 31 dicembre 1982 » sono sostituiti con i termini « del 31 marzo 1983 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 24.
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