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Regolamento (CEE) n. 3439/82 del Consiglio, del 14 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1982 pag. 0004 - 0004
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3439/82 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1982
che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che i lavori sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo agli importi compensativi monetari, presentata dalla Commissione il 20 febbraio 1980 e modificata da essa il 30 gennaio 1981 in seguito all'adesione della Repubblica ellenica, non sono ancora conclusi; che nel frattempo conviene tuttavia adattare, per un limitato periodo, la regolamentazione vigente alla situazione attuale;
considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 974/71 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/79 (3), l'importo compensativo monetario che deve essere applicato nel settore vinicolo dagli Stati membri a moneta debole è quello dello Stato membro in oggetto per il vino di cui trattasi, previa detrazione dell'importo compensativo monetario più basso degli Stati membri a moneta debole per lo stesso vino;
considerando che questa regola è inapplicabile quando uno Stato membro produttore non applica importi compensativi monetari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 974/71 è aggiunto il comma seguente:
« Questa regola non è d'applicazione quando uno Stato membro produttore non applica importi compensativi monetari negativi ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile durante il mese di gennaio 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. A. KOFOED
(1) GU n. C 234 del 15. 9. 1981, pag. 90.
(2) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 9.
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