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Regolamento (CEE) n. 3499/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel gennaio 1983 e che modifica il prelievo all' importazione per il burro neozelandese
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 28/12/1982 pag. 0001 - 0001
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3499/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel gennaio 1983 e che modifica il prelievo all'importazione per il burro neozelandese
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il protocollo n. 18 e successivamente il regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio, del 1o aprile 1981, relativo all'importatzione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali (1), hanno autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali fino al 31 dicembre 1983; che, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che anteriormente al 1o ottobre 1982 siano determinati i quantitativi che il Regno Unito è autorizzato ad importare nell'anno civile 1983, tenuto conto segnatamente dell'evolvere della situazione sul mercato del burro comunitario e dell'andamento del mercato mondiale del burro;
considerando tuttavia che non è possibile adottare prima del 1o gennaio 1983 il regolamento che determini il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel 1983; che conviene quindi fissare il quantitativo che esso può importare nel gennaio 1983;
considerando che l'andamento della situazione del mercato nella Comunità è stato caratterizzato da una diminuzione del livello del consumo, ma che la situazione sul mercato mondiale e su quello comunitario sarà probabilmente tale da consentire alla Nuova Zelanda di continuare nel 1983 ad esportare quantitativi decrescenti di burro verso il Regno Unito a condizioni speciali;
considerando che occorre modificare il prelievo speciale per tener conto dell'effetto dell'aumento dei prezzi d'intervento sulle condizioni di commercializzazione del burro nel Regno Unito,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel gennaio 1983 è fissato a 7 250 tonnellate.
Articolo 2
L'importo di 77,52 ECU/100 kg, fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 858/81, è sostituito dall'importo di 84,36 ECU/100 kg.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER
(1) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.
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