28 . 12. 82 N. L 368 /7Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) N. 3503/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
che (issa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio di detta regione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, dell articolo 4, paragrafi 1 e 3 , del regolamento (CEE)
n . 2661 /80 , consegue che il premio variabile alla
macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne
nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i
prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo
dal 6 al 12 dicembre 1982, devono essere conformi a
quelli fissati negli allegati del presente regolamento ;
considerando l'opportunità di rammentare che il rego
lamento (CEE) n . 3191 /80 della Commissione , del 9
dicembre 1980 (*), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1 558 / 82 (6), ha stabilito misure transi
torie per quanto concerne il mancato ricupero del
premio variabile alla macellazione per i prodotti del
settore delle carini ovine e caprine esportati dalla
Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1837/80 del Consiglio,
del 27 giugno 1980 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1 195/82 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 2661 /80 della Commis
sione, del 17 ottobre 1980 , che stabilisce le modalità di
applicazione del premio variabile alla macellazione
degli ovini (3), modificato dal regolamento (CEE) n .
1238/82 (4), in particolare l'articolo 3 , paragrafo 1 , e
l'articolo 4, paragrafo 1 ,
considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico
Stato membro che versa il premio variabile alla macel
lazione ; che , d'altro canto, tale Stato membro ha
deciso di applicare detto premio soltanto nella regione
5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 1837/80 ; che è quindi
necessario che la Commissione ne fissi il livello ,
nonché l' importo da riscuotere per i prodotti che
escono da detta regione nel periodo dal 6 al 12
dicembre 1982 ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2661 /80 , l' importo del
premio variabile alla macellazione deve essere fissato
dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato
membro interessato o , per quanto riguarda il Regno
Unito , per la Gran Bretagna ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2661 /80 , l' importo da riscuo
tere per i singoli prodotti che escono dagli Stati
membri interessati o , per quanto riguarda il Regno
Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni
settimana dalla Commissione ;
considerando che dall'applicazione dell'articolo 9 ,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1837/80 e
Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a benefi
ciare in Gran Bretagna del premio variabile alla macel
lazione nel periodo dal 6 al 12 dicembre 1982,
l' importo del premio equivale all' importo fissato
nell'allegato I.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n .
3191 /80 , per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a),
del regolamento (CEE) n . 1837/80 , che sono usciti dal
territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 6 al 12
dicembre 1982, gli importi da riscuotere sono equiva
lenti a quelli fissati nell'allegato II .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 6 dicembre 1982.
(') GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980, pag. 1 .
( 2) GU n . L 140 del 20 . 5 . 1982, pag. 22.
(3) GU n . L 276 del 20 . 10 . 1980 , pag. 19 .
(4) GU n . L 143 del 20 . 5 . 1982, pag. 10 .
O GU n . L 332 del 10 . 12 . 1980 , pag . 14.
(*) GU n . L 172 del 18 . 6 . 1982, pag. 21 .
N. L 368 /8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 . 12. 82
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
28 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 368/9
ALLEGATO I
Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna
per la settimana che inizia il 6 dicembre 1982
Designazione delle merci Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al
premio
88,802 ECU/ 1 00 kg in peso carcassa estimativo
o effettivo (')
(') Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna .
ALLEGATO II
Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna
nella settimana che inizia il 6 dicembre 1982
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importi da
riscuotere
Peso vivo
01.04 B Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riprodut
tori di razza pura 41,737
Peso netto
02.01 A IV a) Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :
1 . Carcasse o mezzerie 88,802
2. Busto o mezzo busto 62,161
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 97,682
4 . Coscia intera o mezza coscia 1 1 5,443
5 , altre :
aa) Pezzi non disossati 115,443
bb) Pezzi disossati 161,620
02.01 A IV b) Carni delle specie ovina e caprina, congelate :
1 . Carcasse o mezzerie 66,602
2. Busto o mezzo busto 46,621
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 73,262
4. Coscia intera o mezza coscia 86,583
5 , altre :
aa) Pezzi non disossati 86,583
bb) Pezzi disossati 121,216
02.06 C II a ) Carni delle specie ovina e caprina , salate o in salamoia,
secche o affumicate :
1 , non disossate 115,443
2, disossate 161,620
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