Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3522/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79 e (CEE) n. 1782/80 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell' Egittoo
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1982 pag. 0020 - 0020
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0107
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0110
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3522/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1982
che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79 e (CEE) n. 1782/80 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,
visto il parere del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento suddetto,
considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979 (2), modificato e prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3521/82 (3), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;
considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3044/79 (4), (CEE) n. 3045/79 (5), (CEE) n. 3046/79 (6) e (CEE) n. 1782/80 (7), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto, e che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1982;
considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto, stabilito rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79 e (CEE) n. 1782/80, è prorogato sino al 31 dicembre 1983.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.
(3) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.
(5) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 11.
(6) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 12.
(7) GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.
Top