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Regolamento (CEE) n. 3528/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che istituisce talune misure di salvaguardia da applicare al vasellame ed agli oggetti di uso domestico o da toletta in gres importati in Francia e nel Regno Unito e che conclude la procedura comunitaria d' inchiesta relativa agli oggetti in terracotta comune
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1982 pag. 0027 - 0030
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3528/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
che istituisce talune misure di salvaguardia da applicare al vasellame ed agli oggetti di uso domestico o da toletta in gres importati in Francia e nel Regno Unito e che conclude la procedura comunitaria d'inchiesta relativa agli oggetti in terracotta comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,
considerando che in data 14 aprile 1982, la Commissione è stata informata dal governo francese che le importazioni di vasellame e di oggetti di uso domestico o da toletta in gres e in terracotta comune, originari di alcuni paesi terzi, in particolare della Corea del Sud e di Taiwan, sono aumentate e sono effettuate a condizioni che possono recare pregiudizio ad un'industria comunitaria; che, in questa occasione, le autorità francesi hanno chiesto la messa in vigore di misure di limitazione delle importazioni nel più breve tempo possibile;
considerando che la richiesta francese è corredata da elementi di prove relativi all'andamento delle importazioni ed alle condizioni in cui esse vengono effettuate, soprattutto in materia di prezzi; che sono state inoltre fornite indicazioni relative all'impatto di dette importazioni sull'industria comunitaria;
considerando che detti elementi sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine; che, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura comunitaria d'inchiesta sulle importazioni di vasellame e di oggetti di uso domestico o da toletta in terracotta comune (3) e in gres (4), originari di taluni paesi terzi, ed ha iniziato l'indagine;
considerando che la Commissione ne ha informato ufficialmente gli importatori notoriamente interessati;
considerando che la Commissione ha fornito a tutte le parti interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere una spiegazione verbale;
considerando che numerosi importatori hanno colto l'occasione di esprimere le loro opinioni per iscritto, che l'Unione europea delle associazioni dei grossisti della ceramica e del vetro e la Foreign Trade Association of German Retailers (Associazione dei dettaglianti tedeschi per il commercio con l'estero) hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi;
considerando che i consumatori comunitari delle merci in oggetto non hanno fornito alcun argomento;
considerando che, durante l'indagine, la Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli in loco presso le seguenti società:
- produttori comunitari:
- Établissements Renault, Argent-sur-Sauldre,
- SA des grès et poteries de Digoin, Digoin,
- Établissements Émile Henry & Fils, Marcigny,
- Denby Pottery, Derby,
- Staffordshire Potteries, Stoke on Trent,
- Gerz GmbH, Sessenbach,
- Ceramano Keramik - Vertrieb GmbH, Ransbach - Baumbach;
- importatori:
- Société GL, Saint-Laurent-du-Var,
- Société Europe Import, Carros,
- S & I Bond Ltd, Londres,
- Ets Glunz, Hamburg;
considerando che il raffronto dei prezzi è stato effettuato con riferimento al periodo 1o gennaio 1981 - 30 giugno 1982;
considerando che in base all'indagine effettuata dalla Commissione si è rivelato opportuno operare una distinzione tra oggetti in terracotta comune e oggetti in gres;
considerando che, per quanto riguarda gli oggetti in terracotta comune, nel periodo 1977-1981, le importazioni nella Comunità sono passate da 3 814 a 4 614 t soltanto dopo aver toccato un massimo di 5 662 t nel 1980; che, inoltre, nel primo semestre 1982 le impor
tazioni sono state soltanto di 1 135 t il che corrisponde, su base annua, ad un notevole calo rispetto alla media delle importazioni nel periodo 1979-1981, pari a 5 057 t all'anno;
considerando che, correlativamente, la quota del mercato comunitario detenuta da queste importazioni è rimasta stabile (11,4 % nel 1977 e 11,5 % nel 1981) e non ha mai superato un massimo di 13,7 % (1980);
considerando che i prezzi di rivendita nella Comunità di queste importazioni sono stati spesso inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari;
considerando che, per quanto riguarda l'impatto di queste importazioni sull'industria comunitaria, dall'indagine condotta dalla Commissione risulta che la produzione comunitaria di oggetti di terracotta comune è passata da 42 445 t a 46 640 t nel periodo 1977-1981, toccando un massimo di 50 692 t nel 1979; che, correlativamente, la quota di mercato detenuta dai produttori comunitari è rimasta stabile (88,6 % nel 1977 e 88,5 % nel 1981); che anche in Francia, paese in cui si è verificata la maggior perdita della quota di mercato nel 1981, i produttori comunitari detenevano ancora l'81,5 % del mercato regionale;
considerando che, di conseguenza, stando agli elementi di prova disponibili, il pregiudizio causato dalle importazioni a basso prezzo nella Comunità di oggetti di terracotta comune non può isolatamente, essere considerato grave;
considerando che la Commissione ha pertanto stabilito che non era necessario istituire misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di vasellame e di oggetti di uso domestico o da toletta in terracotta comune, originari dei paesi terzi;
considerando che, di conseguenza nei confronti degli oggetti in terracotta comune, la procedura di inchiesta può essere chiusa;
considerando che per quanto riguarda gli oggetti in gres, dall'inchiesta effettuata dalla Commissione risulta che le importazioni di questi oggetti nella Comunità sono passate da 6 965 a 33 769 t) nel periodo 1977-1980, che esse sono leggermente diminuite nel 1981 (30 517 t) e nel primo semestre 1982 (13 540 t); che la percentuale annua media di aumento di queste importazioni nella Comunità è pertanto del 44,7 % nel periodo 1977-1981 e del 31,2 % nel periodo 1977-1982; che questo aumento è proseguito in Francia, dove le importazioni del 1982 rivelano un progressivo aumento del 23,7 % rispetto a quelle del 1981;
considerando che, correlativamente, la quota del mercato comunitario di queste importazioni è passata da 20,8 a 51,7 % nel periodo 1977-1981; che la penetrazione è diversa a seconda degli Stati membri;
considerando che la Commissione ha effettuato un raffronto tra i prezzi praticati dai produttori comunitari nella fase « franco fabbrica » ed i prezzi di rivendita delle importazioni sui principali mercati interessati (Francia, Regno Unito, Germania) nella medesima fase, vale a dire « franco importatore », durante tutto il periodo dell'inchiesta;
considerando che dato l'alto numero di oggetti commercializzati che caratterizza il settore del vasellame e degli articoli di uso domestico e di toletta per procedere al raffronto dei prezzi, la Commissione ha fissato alcuni gruppi di oggetti rappresentativi sia delle produzioni comunitarie che delle importazioni incriminate;
considerando che la Commissione ha tenuto conto dei fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi ed in particolare delle differenze esistenti quanto alle caratteristische tecniche e qualitative degli oggetti;
considerando che dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che i prezzi di rivendita nella Comunità di queste importazioni sono stati inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari fino ad un massimo del 67 %;
considerando che, per quanto riguarda l'impatto delle importazioni di oggetti in gres sull'industria comunitaria, l'indagine della Commissione ha rivelato che la produzione comunitaria di questi articoli, pari a 30 182 t nel 1977, è passata a 34 124 t soltanto nel 1979, per scendere nuovamente a 30 937 t nel 1981 mentre, contemporaneamente, il consumo comunitario si è considerevolmente sviluppato, passando da 33 433 a 58 974 t nel periodo 1977-1981;
considerando che, contemporaneamente, la quota di mercato detenuta dai produttori comunitari è crollata passando da 79,2 % nel 1977 a 46,8 % nel 1980; che nel 1981 i produttori sono riusciti a far risalire la loro quota di mercato al livello del 48,3 % soltanto per mezzo di una riduzione dei prezzi da essi praticati;
considerando che la depressione dei prezzi praticati dai produttori comunitari e la caduta della produzione verificatasi dopo il 1979 ne hanno diminuito considerevolmente la redditività al punto che, soprattutto nel 1981 e nel primo trimestre 1982, la maggioranza dei produttori ha subito perdite elevate; che il calo dell'occupazione risultante a livello comunitario è stato del 15 % nel periodo 1979-1982;
considerando che, tra gli Stati produttori, la Francia ed il Regno Unito sono particolarmente colpiti da queste importazioni a prezzi molto bassi; che, infatti, in Francia si è verificato un notevole aumento delle importazioni (da 1 744 a 7 820 t nel periodo 1977-1981, con 4 838 t durante il primo trimestre 1982 soltanto) e nel Regno Unito (da 624 a 6 774 t nel periodo 1977-1981, con 2 520 t durante il primo semestre 1982); che, di conseguenza, la penetrazione è stata particolarmente forte in Francia, paese in cui la quota di mercato degli oggetti importati è passata dal 27 al 62,9 % nel periodo 1977-1981, e nel Regno Unito, paese in cui essa è passata da 11,9 al 55,8 % durante il medesimo periodo, che il calo dell'occupazione risultatone tra il 1979 e il 1982 è stato del 9,1 % in Francia e del 25 % nel Regno Unito;
considerando che la Commissione non ha constatato l'esistenza di altri fattori che, isolatamente o combinati, possono recare pregiudizio alla produzione comunitaria;
considerando che, stando ai risultati dell'indagine da essa effettuata, la Commissione è convinta che il pregiudizio causato ai produttori francesi e britannici, visto isolatamente, debba essere considerato grave;
considerando che, al contrario, il pregiudizio causato da queste importazioni alle altre regioni comunitarie attualmente non giustificherebbe l'imposizione di misure di salvaguardia;
considerando inoltre che, data la congiuntura critica in cui si trovano i produttori francesi e britannici, qualsiasi ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, rendendo così necessaria un'azione tempestiva per salvaguardare gli interessi della Comunità;
considerando che il governo del principale paese esportatore, la Corea del Sud, nonché taluni rappresentanti delle società esportatrici della Corea e di Taiwan, sono stati informati sui principali risultati dell'indagine e che la Commissione intende in ultima istanza, ricorrere a misure vincolanti;
considerando che in occasione di tali consultazioni, la Corea del Sud ha indicato che la propria industria era pronta a negoziare un impegno di autolimitazione con i produttori francesi e britannici;
considerando che ciò costituirebbe un abbandono della procedura svolta a titolo del regolamento (CEE) n. 288/82; che in tale contesto, la valutazione degli effetti pregiudizievoli d'importazione sulla situazione dell'industria comunitaria, nonché la scelta di misure difensive eventuali, costituiscono un compito che non potrebbe essere assolto che da organi comunitari;
considerando che è necessario approvare dette misure di salvaguardia conformemente agli obblighi internazionali della Comunità; che occorre pertanto applicare queste misure alle importazioni originarie dei paesi terzi coperte dal regolamento (CEE) n. 288/82, ad eccezione di quelle coperte da un accordo che istituisce un regime di libero scambio con la Comunità;
considerando che queste misure devono avere lo scopo di limitare le importazioni in Francia e nel Regno Unito in base a massimali calcolati in volume e in valore, i quali limiterebbero il pregiudizio e annullerebbero la minaccia di un nuovo pregiudizio; che, di conseguenza, occorre fissare i massimali relativi alla Francia ed al Regno Unito, in base ai volumi e ai valori medi delle importazioni originarie dei paesi considerati, registrati in questi Stati membri durante gli anni 1979, 1980 e 1981, adeguandosi così alla prassi internazionale stabilita,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le importazioni in Francia e nel Regno Unito di vasellame e di oggetti per uso domestico o da toletta in gres, compresi nella sottovoce 69.12 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 69.12-20, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione rilasciata rispettivamente dalle autorità francesi o britanniche. Questa autorizzazione viene concessa alle autorità francesi per un volume annuo di 7 130 t, nei limiti di un valore annuo di 12 260 000 ECU e dalle autorità del Regno Unito per un volume annuo di 4 935 t, nei limiti di un valore annuo di 6 050 000 ECU.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono applicate alle importazioni originarie dei paesi terzi coperti dal regolamento (CEE) n. 288/82, ad eccezione di quelle coperte da un accordo che istituisce un regime di libero scambio con la Comunità.
Articolo 2
La procedura comunitaria d'inchiesta relativa alle importazioni di vasellame e di oggetti per uso domestico o da toletta in terracotta comune e in gres è chiusa.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983 e scade il 31 dicembre 1985, salva restando un'eventuale revisione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 288/82. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.
Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. C 144 dell'8. 6. 1982, pag. 3.
(3) Sottovoce 69.12 A della tariffa doganale comune, codice Nimexe 69.12-10.
(4) Sottovoce 69.12 B della tariffa doganale comune, codice Nimexe 69.12-20.
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