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Regolamento (CEE) n. 3535/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1040/82 relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1982 pag. 0005 - 0005
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3535/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
che modifica il regolamento (CEE) n. 1040/82 relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (1), in particolare gli articoli 3 e 7,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1040/82 (2) prevede l'assegnazione di 3 900 tonnellate di grassi del latte a favore dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA);
considerando che la Comunità ha ricevuto dall'UNRWA, nel quadro della convenzione da essa conclusa con tale organismo, la richiesta di trasformare una parte di detto aiuto alimentare in un aiuto finanziario per un programma d'istruzione, per un totale di 16 milioni di ECU,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Un quantitativo di 3 238 tonnellate di grassi del latte, delle 3 900 tonnellate assegnate all'UNRWA, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, dal regolamento (CEE) n. 1040/82 è annullato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER
(1) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(2) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 7.
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