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Regolamento (CEE) n. 3542/82 della Commissione, del 22 dicembre 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese e delle Corea del Nord
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1982 pag. 0025 - 0028
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3542/82 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1982
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 11,
previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,
considerando che nel giugno 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Financial, Mining, Industrial and Shipping Corporation (FIMISCO) e dalla Macedonian Magnesite Mining, Industrial and Shipping Inc. (ambedue le società fanno parte del gruppo Scalistiri) a nome proprio e a nome della Grecian Magnesite Mining Industrial and Commercial Co. SA, Magnomin-General Mining Company SA, Mining Trading and Manufacturing Ltd e Larco; che le quattro società greche sopracitate rappresentano tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione; che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante per giustificare l'apertura di una procedura; che pertanto la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) di cui al codice Nimexe 25.19-51, originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord, ed ha avviato l'indagine;
considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti;
considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate;
considerando che gli esportatori citati nella denuncia e la maggior parte degli importatori hanno reso noto, in qualche misura, il loro punto di vista per iscritto; che alcuni degli importatori, su loro richiesta, sono stati ascoltati dalla Commissione;
considerando che varie società comunitarie che trasformano ed utilizzano il prodotto in questione, oppure le loro associazioni, hanno reso noto il proprio parere;
considerando che, su richiesta dei ricorrenti, le parti direttamente interessate o i loro rappresentanti si sono avvalsi dell'opportunità di incontrarsi, in conformità dell'articolo 7, sesto comma, del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, per discutere la comparabilità dei prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del suddetto regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e gli usi dei prodotti stessi;
considerando che, ai fini di una valutazione preliminare, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli in loco presso i principali ricorrenti, nonché presso un produttore di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) in Spagna;
considerando che alcuni importatori hanno sostenuto che le differenze tra i prodotti esportati dalla Cina e dalla Corea del Nord e quelli utilizzati per accertare l'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio, vale a dire rispettivamente i prodotti spagnoli e greci, sono tanto rilevanti da impedire che i prodotti vengano considerati simili; che tuttavia, in base ai dati finora noti alla Commissione, benché la composizione chimica di detti prodotti vari, in particolare per quanto riguarda il loro tenore di FE2O3, SiO2: CaO e Al2O3 essi sono costituiti in misura preponderante da MgO; che il tenore di MgO in tutti i prodotti in esame è compreso tra 85 e 92 %, una gamma propria dei prodotti in bassa qualità; che le variazioni nella composizione chimica, la densità apparente, la perdita alla calcinazione e le dimensioni dei granuli possono essere pertinenti per determinati usi specifici dei prodotti; che, tuttavia, nonostante tali differenze, tutti questi prodotti vengono utilizzati principalmente nell'industria dei materiali refrattari per la produzione di mattoni e masse di riparazione refrattarie;
considerando che, nell'attuale fase dell'indagine, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che le ragioni addotte da numerose esportatori ed importatori non sono sufficientemente convincenti per confutare la prima ipotesi attendibile, secondo la quale tutti i gradi di magnesite in questione sono prodotti simili;
considerando che l'indagine della Commissione relativa all'esistenza di dumping riguardava il periodo 1o luglio 1981-30 giugno 1982 ed era limitata alla magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) avente un tenore di MgO compreso tra 85 e 92 %;
considerando che, per accertare se le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Corea del Nord venivano effettuate a prezzi di dumping, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che tali paesi non sono ad economia di mercato e pertanto ha basato i propri calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato; considerando che, a questo proposito, i ricorrenti avevano proposto di utilizzare a tal fine i prezzi praticati sul mercato spagnolo;
considerando che, secondo alcuni importatori, il mercato austriaco era più adatto a tal fine; che, tuttavia, le prove a sostegno di tale asserzione sono state presentate soltanto in una fase relativamente avanzata dell'indagine e non vi sono tuttora motivi per credere che il fatto di scegliere il mercato austriaco come base per il calcolo del valore normale possa influenzare notevolmente il risultato della procedura;
considerando che, come risulta dall'indagine preliminare della Commissione effettuata in Spagna, la produzione in questo paese viene effettuata su scala abbastanza ampia e, attesi i risultati finanziari dell'unico produttore spagnolo, il livello dei prezzi della magnesite è adeguatamente proporzionato ai costi di produzione;
considerando tuttavia che, secondo quanto è stato sostenuto, il minerale utilizzato per la produzione cinese e nord coreana ha un tenore eccezionalmente elevato di magnesite greggia, e pertanto i produttori locali usufruiscono di uno speciale vantaggio naturale in termini di concorrenza rispetto ai produttori spagnoli; che la Commissione, in questa fase preliminare dell'indagine, può difficilmente stabilire se un vantaggio naturale comparato di questo tipo esiste in Cina o nella Corea del Nord e, in caso positivo, in quale misura il valore normale dovrebbe riflettere tale vantaggio, qualora si verificassero le stesse condizioni nel paese ad economia di mercato utilizzato per stabilire il valore normale; che la Commissione non è stata quindi in grado di decidere se tale fattore debba essere preso in considerazione; che la Commissione, affinché il valore normale venga stabilito con un metodo appropriato ed equo, intende continuare ad esaminare la questione per poter decidere se sia opportuno effettuare tale adeguamento;
considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità;
considerando che, nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze in grado di influenzare la comparabilità tra i prezzi; che alcuni esportatori ed importatori hanno sostenuto che la qualità del prodotto spagnolo venduto sul mercato interno è superiore a quella dei prodotti cinesi e nord coreani; considerando che, affinché la Commissione possa tener conto delle differenze tra le caratteristiche fisiche, gli esportatori e gli importatori devono presentare prove attendibili; che nella fattispecie né gli esportatori né gli importatori hanno presentato alcuna prova a sostegno delle loro affermazioni; che tuttavia, la Commissione ha verificato tale affermazione; che, secondo quanto riscontrato dalla Commissione, se la qualità inferiore fosse stata venduta sul mercato spagnolo, non si sarebbe riscontrata alcuna differenza nei prezzi di vendita; che, inoltre, la Commissione ha accertato che non esiste alcuna differenza tra i costi di produzione delle due qualità;
considerando che tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica;
considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping in merito alle esportazioni effettuate da China National Metals and Minerals Import and Export Corporation, China Metallurgical Import and Export Corporation and Korea Minerals Export and Import Corporation, con un margine di dumping pari all'importo per il quale il valore normale, calcolato secondo il metodo sopra descritto, supera il prezzo all'esportazione nella Comunità;
considerando che, per quanto riguarda il prodotto in questione, i margini variano secondo il paese importatore; considerando che il margine di dumping, calcolato a titolo sperimentale nell'attuale fase della procedura, per il prodotto originario della Repubblica popolare cinese era del 114 % e per il prodotto originario della Corea del Nord dell'85 %;
considerando che, per quanto riguarda unicamente le esportazioni originarie della Cina, diverse filiali della suddetta China National Metals and Mineral Import and Export Corporation sono citate nella denuncia; considerando che, durante l'indagine preliminare, uno degli importatori ha informato la Commissione che la China Metallurgical Import and Export Corporation ha esportato il prodotto in questione nella Comunità anche durante il periodo oggetto dell'indagine;
considerando che la Commissione ha cercato di ottenere informazioni in merito ai quantitativi ed ai prezzi di tali importazioni nella Comunità; considerando che la Commissione non ha ricevuto dati precisi a questo proposito;
considerando che, a parere della Commissione, i risultati dell'indagine fornivano una base sufficiente per determinare il margine di dumping e non era opportuno premiare la mancanza di cooperazione prendendo in considerazione un margine di dumping per la China Metallurgical Import and Export Corporation inferiore alla percentuale del 114 % calcolata nei confronti dell'altro esportatore, che ha collaborato all'indagine; che, per questi motivi, la Commissione ritiene opportuno basarsi su quest'ultimo margine di dumping per l'importatore in questione; considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni effettuate a prezzi di dumping, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese, sono aumentate da 19 507 t a 61 949 t tra il 1979 e il 1981 e hanno raggiunto 35 656 t nel primo semestre del 1982;
considerando che, per quanto riguarda i prodotti originari della Corea del Nord, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) sono state effettuate con ritmi irregolari; che tali importazioni sono aumentate da 46 928 t a 55 493 t nel periodo 1979-1980, diminuendo a 16 299 t nel 1981; considerando che tali importazioni sono successivamente aumentate a 18 638 t nei primi nove mesi del 1982;
considerando che, per stabilire le quote di mercato delle importazioni cinesi e nordcoreane la Commissione ha calcolato i consumi totale nella Comunità del prodotto in questione in base ai dati più attendibili a sua disposizione, in particolare a dire le cifre verificate relative alle vendite effettuate nella CEE dai produttori comunitari, gli elementi di prova presentati dagli esportatori e dagli importatori, nonché le statistiche Nimexe relative alle importazioni provenienti dai paesi terzi e alle esportazioni comunitarie in tali paesi; considerando che, in base a tali calcoli, il consumo globale nella Comunità nel periodo 1978-1979 è passato da 175 362 t a 225 522 t, aumentando ulteriormente a 258 743 t nel 1980 e facendo registrare una brusca flessione a 110 934 t nel 1981; che la quota di mercato combinata delle importazioni provenienti dalla Cina e dalla Corea del Nord è aumentata del 17 al 70 % nel periodo 1978-1981; che, anche se tali cifre sembrano essere inesatte, specialmente per quanto riguarda il 1981, appare tuttavia ragionevole supporre che le importazioni combinate provenienti dalla Cina e dalla Corea del Nord abbiano conquistato una crescente quota di mercato comunitario, in un periodo in cui quest'ultimo si sta contraendo;
considerando che, nel periodo oggetto dell'indagine, i prezzi medi di rivendita del prodotto in questione, originario della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord, sono stati inferiori ai prezzi dei produttori comunitari rispettivamente del 25 % e del 19 %; che i prezzi di rivendita di tali importazioni erano inferiori al livello minimo necessario per coprire i costi dei produttori comunitari e fornire un ragionevole profitto;
considerando che, per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria, secondo i dati a disposizione della Commissione, la produzione globale comunitaria del prodotto in questione nel periodo 1979-1980 è diminuita da 164 000 t a 140 000 t, scendendo ulteriormente a 73 000 t nel 1981 e a 48 000 t nel primo trimestre del 1982; che, tuttavia, quest'ultima cifra non sembra essere rappresentativa su base annua;
considerando che il tasso medio di utilizzazione delle capacità dei produttori greci del prodotto in questione è sceso dal 54 % al 22 % nel periodo 1979-1981;
considerando che le vendite globali dei produttori greci del prodotto in questione tra il 1979 e il 1981 sono diminuite da 140 000 t a 74 000 t con una flessione del 47 %; considerando che la quota di mercato media del prodotto in questione detenuta dai produttori greci nella CEE, pari al 64 % nel 1978, è scesa al 46 % nel 1980;
considerando che le perdite dei due principali produttori greci hanno raggiunto il 20 % nel 1981; che il tasso medio di investimenti in fabbrica e macchinari dei produttori greci del prodotto in questione è sceso del 76 % nel periodo 1979-1981;
considerando che il numero di persone occupate in Grecia nella produzione del prodotto in questione è diminuito da 1 465 a 1 153 tra il 1979 e il 1980, scendendo ulteriormente a 749 nel 1981;
considerando che la Commissione ha altresì esaminato il pregiudizio provocato da altri fattori; che il consumo nella Comunità è diminuito del 51 % nel periodo 1979-1981; che tuttavia, come è stato accertato, questa flessione ha inciso maggiormente sulla produzione comunitaria che sulle importazioni oggetto di dumping; che, tenendo conto delle importazioni oggetto di pratiche di dumping, nonché dei prezzi di vendita dei prodotti importati sul mercato comunitario, la Commissione ha concluso che le importazioni di magnesite naturale calcinata a morte, originarie della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord, considerate isolatamente, hanno provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria del settore;
considerando che le industrie di trasformazione e gli utilizzatori finali nella Comunità, in particolare l'industria dei prodotti refrattari e siderurgica, hanno sostenuto che l'applicazione di provvedimenti di protezione sarebbe contraria agli interessi comunitari, poiché aggraverebbe la situazione già estremamente difficile dell'industria provocata dalla crisi strutturale; che le conseguenze di un aumento del prezzo del prodotto in questione sull'industria siderurgica sono irrilevanti poiché l'incidenza del costo del prodotto rispetto ai costi di produzione totali dell'acciaio può essere valutata al massimo all'1 %, che, inoltre, qualora i produttori comunitari scomparissero dal mercato, la Comunità sarebbe dipendente dai fornitori di paesi terzi; che gli utilizzatori dovrebbero avere interesse a mantenere l'accesso alle due fonti di approvvigionamento; considerando che, tenendo conto di quanto precede, nonché delle gravi difficoltà dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità; che, al fine di evitare un ulteriore pregiudizio durante la procedura, tale intervento comporta l'imposizione di un dazio antidumping provvisorio; considerando che, vista la portata del pregiudizio provocato, il tasso del dazio antidumping dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio;
considerando che, dopo aver confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi dei produttori comunitari, la Commissione ha deciso che attualmente, per eliminare il pregiudizio, il dazio applicabile a tutte le importazioni di magnesite naturale calcinata a morte con un tenore di MgO compreso tra 85 % e 92 %, originaria dei paesi oggetto dell'indagine, deve essere pari all'importo per il quale il prezzo franco frontiera comunitario, prima della riscossione del dazio praticato nei confronti del primo importatore nello Stato membro, è inferiore a 169 ECU;
considerando che è opportuno stabilire un termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio punto di vista per iscritto oppure chiedere di essere ascoltate dalla Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte avente un tenore di MgO compreso tra 85 % e 92 %, di cui alla sottovoce 25.19 ex B della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimexe 25.19-51, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Corea del Nord.
2. Il dazio è pari all'importo per il quale il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria prima della riscossione del dazio, è inferiore a 169 ECU.
I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se, secondo le condizioni stabilite nel contratto di vendita, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della spedizione; tali prezzi vengono aumentati o ridotti dell'1 % rispettivamente per ogni mese di proroga o di anticipo del termine di pagamento.
3. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio antidumping.
Articolo 2
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, oppure fino all'approvazione di misure definitive da parte del Consiglio.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. C 162 del 29. 6. 1982 e GU n. C 192 del 27. 7. 1982, pag. 7 (rettifica).
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