Avis juridique important
Decisione n. 3446/82/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1982, che fissa l' aliquota dei prelievi per l' esercizio finanziario 1983 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all' importo e alle modalità d' applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA
Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1982 pag. 0017 - 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0230
*****
DECISIONE N. 3446/82/CECA DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1982
che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1983 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,
vista la decisione n. 3289/75/CECA relativa alla definizione e alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), nella versione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA (2) della Commissione del 19 dicembre 1980,
considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA (3);
considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 268 milioni di ECU, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1983; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 21 dicembre 1982, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1983, cioè 128 milioni di ECU;
considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 4,14 milioni di ECU;
preso atto del parere emesso dal Parlamento europeo il 14 dicembre 1982,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1o gennaio 1983 è fissata sulla misura dello 0,31 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.
Articolo 2
L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3758/81/CECA (4), è sostituito dalla presente disposizione:
« Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1o gennaio 1983:
(in ECU)
1.2 // // // Prodotti // Valore medio // // // Mattonelle di lignite e semicoke di lignite // 46,61 // Carbon fossile di tutte le categorie // 70,68 // Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti // 162,00 // Acciaio in lingotti // 234,60 // Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato // 391,00 » // //
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3758/81/CECA è sostituito dalla seguente disposizione:
« Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:
(in ECU)
1.2 // // // Prodotti // Base imponibile gennaio 1983 e mesi seguenti Riscossione marzo 1983 e mesi seguenti // // // Mattonelle di lignite e semicoke di lignite (1) // 0,14449 // Carbon fossile di tutte le categorie (2) // 0,21911 // Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti // 0,36416 // Acciaio in lingotti // 0,63633 // Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato // 0,29430 // //
(1) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.
(2) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.
Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA ».
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1983.
La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.
Per la Commissione
Christopher TUGENDHAT
Vicepresidente
(1) GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.
(2) GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27.
(3) GU n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.
(4) GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 26.
ALLEGATO
PROGETTO DI BILANCIO OPERATIVO CECA PER L'ESERCIZIO 1983
(in milioni di ECU)
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Fabbisogno // Previsioni // Risorse // Previsioni // // // // // // // // 1.2.3.4.5 // Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto) 1. Spese amministrative 2. Spese sociali 2.1. aiuto per il riadattamento (art. 56) 2.2. misure sociali attinenti alla ristrutturazione siderurgica 3. Aiuti per la ricerca (art. 55) 3.1. acciaio 3.2. carbone 3.3. sociale 4. Aiuti in forma di abbuoni di interessi (1) 4.1. investimenti (art. 54) 4.2. riconversione (art. 56) 5. Aiuti per i carboni da coke e coke siderurgico (art. 95) // 5 150 54 53 6 268 // 100 50 23 19,5 11,5 // Risorse dell'esercizio 1. Risorse correnti 1.1. gettito del prelievo allo 0,31 % 1.2. interessi su investimenti e su prestiti concessi su fondi propri 1.3. Ammende e indennità di mora 1.4. Varie 2. Cancellazione di impegni che presumibilmente non verranno realizzati 3. Rivalutazione attivo/passivo 4. Risorse non utilizzate dell'esercizio 1982 5. Entrate straordinarie // 128 80 5 p.m. 5 p.m. p.m. 50 268 // Operazioni finanziate con prestiti su fondi propri 6. Alloggi sociali // 15 // // Origine dei fondi propri 6. Riserva speciale ed ex fondo pensioni CECA // 15 // // // // //
(1) Nel caso che le risorse realizzate superino il fabbisogno, l'eccedenza sarà destinata agli abbuoni di interessi.
Top