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83/597/CEE: Decisione della Commissione del 25 novembre 1983 che modifica l'allegato della decisione della Commissione del 26 maggio 1983 relativa all'approvazione della proroga di programmi conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 09/12/1983 pag. 0051 - 0051
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1983
che modifica l'allegato della decisione della Commissione del 26 maggio 1983 relativa all'approvazione della proroga di programmi conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(83/597/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 355/77, modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3073/82 (3), ha prorogato fino al 31 dicembre 1984 la durata dell'azione comune introdotta dal regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che la durata di validità del programma ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77, citato nell'allegato della decisione 83/286/CEE (4) della Commissione, del 26 maggio 1983, e approvato dalla Commissione, è limitata al periodo che termina il 31 dicembre 1982;
considerando che con decisione 83/286/CEE è stata approvata su richiesta degli Stati membri la proroga dei programmi elencati nell'allegato della medesima;
considerando che il governo della Repubblica italiana ha parimenti comunicato una modifica del suo programma pesca, intesa a prorogare per il suddetto periodo l'applicazione dell'azione comune;
considerando che l'approvazione della proroga dei programmi o delle parti di programmi, tenuto conto di quanto precede, non pregiudica le decisioni da prendere in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77 in merito al finanziamento da parte della Comunità dei progetti del settore sopramenzionato;
considerando che l'approvazione della proroga dei programmi deve riguardare le domande di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che la durata complessiva che risulta dalla proroga di tale programma può essere considerata compatibile con gli obiettivi e la durata di applicazione dei programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che occorre includere detto programma nell'elenco di cui all'allegato della decisione 83/286/CEE;
considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere congiunto dei comitati permanenti delle strutture agrarie e della pesca,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato della decisione 83/286/CEE, la rubrica Italia è completata mediante aggiunta del seguente programma:
1.2 // // // Programma // Decisione con cui la Commissione ha approvato il programma // // // Prodotti della pesca // 80/1211/CEE del 10. 12. 1980 // //
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1983.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 325 del 20. 11. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 14. 6. 1983, pag. 12.
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