Avis juridique important
83/625/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1983 che accetta l' impegno assunto in occasione della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), originari del Giappone, e che conclude la procedura
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1983 pag. 0047 - 0048
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
che accetta l'impegno assunto in occasione della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), originari del Giappone, e che conclude la procedura
(83/625/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 10,
previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
considerando quanto segue:
A. Misure provvisorie
(1) La Commissione, con il regolamento (CEE) n. 1631/83 (3), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e del Giappone ed ha concluso la procedura relativa alle importazioni di alcuni feltri di fibre tessili di vetro (mats), originari della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, non avendo queste ultime importazioni provocato pregiudizio durante il periodo oggetto dell'inchiesta. L'applicazione del dazio è stata prorogata per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 2876/83 (4) su richiesta degli esportatori interessati.
B. Impegno
(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio l'Associazione giapponese delle fibre di vetro ha assunto, a nome di tutti i suoi membri, un impegno. Durante tutto il periodo dell'inchiesta, le esportazioni verso la Comunità europea si sono limitate a quelle della Nippon Electric Co. che, avendo offerto un impegno sui prezzi ritenuto accettabile prima dell'imposizione del dazio provvisorio, è stata esonerata dalle misure provvisorie adottate; gli altri produttori giapponesi hanno dichiarato che non intendono esportare nel prossimo futuro e che, se e quando esportassero verso la Comunità europea, il livello dei prezzi sarà superiore a quello del dumping.
(3) La Commissione ritiene che l'impegno assunto può essere accettato e che, di conseguenza, la procedura nei confronti del Giappone può essere conclusa.
(4) Il comitato non ha sollevato obiezioni.
(5) Il Consiglio deciderà, entro breve tempo ed in base all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione accetta l'impegno assunto dall'Associazione giapponese delle fibre di vetro a nome di tutti i suoi membri in occasione della procedura anti-dumping relativa alle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di cui alla sottovoce ex 70.20 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 70.20-70, originari del Giappone.
Articolo 2
Fatta salva la decisione del Consiglio in merito alla riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito in base al regolamento (CEE) n. 1631/83 della Commissione, la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) originari del Giappone è conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 160 del 18. 6. 1983, pag. 18.
(4) GU n. L 283 del 15. 10. 1983, pag. 1.
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