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Direttiva 83/636/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante diciottesima modifica della direttiva 64/54/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0040 - 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0253
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0253
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 1983
recante diciottesima modifica della direttiva 64/54/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana
(83/636/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la direttiva 64/54/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/585/CEE (5), stabilisce un elenco dei conservativi di cui è autorizzato l'impiego allo scopo di proteggere le derrate destinate all'alimentazione umana contro alterazioni provocate da microorganismi;
considerando che la proposta della Commissione che viene attualmente esaminata mira, da un lato, ad aggiungere il bisolfito di potassio e la natamicina all'elenco dei conservativi autorizzati e, dall'altro lato, ad autorizzare senza limite di tempo il tiabendazol per il trattamento in superficie degli agrumi e delle banane;
considerando che, in attesa di un decisione del Consiglio sull'insieme della proposta e senza pregiudizio dei lavori in corso in materia, conviene, quale misura conservativa, decidere la proroga transitoria, dal 16 dicembre 1983 e fino al 15 febbraio 1984, dell'autorizzazione del tiabendazol, per evitare una discontinuità nelle correnti commerciali tradizionali concernenti gli agrumi e le banane,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato della direttiva 64/54/CEE, sezione I, numero E 233, lettera c), la data del 16 dicembre 1983 è sostituita dalla data del 16 febbraio 1984.
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. C 330 del 17. 12. 1981, pag. 7.
(2) GU n. C 125 del 17. 5. 1982, pag. 147.
(3) GU n. C 178 del 15. 7. 1982, pag. 4.
(4) GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.
(5) GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 38.
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