9 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 347/39
REGOLAMENTO (CEE) N. 3484/83 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1983
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 12 dicembre 1983 alle
uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato
II del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2771 /75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3643/81 (2), in
particolare l'articolo 9 , paragrafo 2, quinto comma,
prima frase,
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2771 /75, la differenza tra i
prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento e i prezzi
nella Comunità può essere coperta da una restituzione
all'esportazione ; che il regolamento (CEE) n . 3035/80
del Consiglio, dell' i 1 novembre 1980 , che stabilisce,
per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato II del trattato, le
regole generali relative alla concessione delle restitu
zioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro
importo (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1028/83 (4), ha specificato i prodotti per i
quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile
alla loro esportazione sotto forma di merci comprese
nell'allegato del regolamento (CEE) n . 2771 /75 ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
secondo comma, del regolamento (CEE) n . 3035/80 , il
tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei
prodotti di base considerati deve essere fissato per un
periodo identico a quello considerato per la fissazione
delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti espor
tati come tali ;
considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso
articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto
in particolare :
a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento
delle industrie trasformatrici per i prodotti di base
considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro,
dei prezzi praticati sul mercato mondiale ;
b) del livello delle restituzioni applicabili all'esporta
zione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'alle
gato II del trattato, le cui condizioni di fabbrica
zione sono comparabili ;
c) della necessità di garantire uguali condizioni di
concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti
comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei
paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento
attivo ;
considerando che il comitato di gestione per il
pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel
termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal
12 dicembre 1983 ai prodotti di cui all'allegato A del
regolamento (CEE) n . 3035/80 e all'articolo 1 , para
grafo 1 , del regolamento (CEE) n . 2771 /75 esportati
sotto forma di merci comprese nell'allegato del regola
mento (CEE) n . 2771 /75, sono fissati secondo quanto
esposto nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre
1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
(') GU n . L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 49 .
(2) GU n . L 364 del 19 . 12. 1981 , pag. 1 .
0 GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980, pag. 27 .
{") GU n . L 116 del 30 . 4 . 1983, pag. 9 .
N. L 347/40 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12. 83
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 1983 , che fissa i tassi delle restituzioni
applicabili , a decorrere dal 12 dicembre 1983 , alle uova e al giallo d'uova esportati sotto
forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato
(ECU/ 100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Tasso
delle
restituzioni
04.05 Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti
conservati, zuccherati o non :
A. Uova in guscio, fresche o conservate :
I. Uova di volatili da cortile :
b) altre (non da cova) 15,00
B. Uova sgusciate e giallo d'uova :
I. atti ad usi alimentari :
a) Uova sgusciate :
ex 1 . essicate, non zuccherate 68,00
ex 2. altre, non zuccherate 17,00
b) Giallo d'uova :
ex 1 . liquido, non zuccherato 31,00
ex 2. congelato, non zuccherato 33,00
ex 3 . essiccato, non zuccherato 69,00
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