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Regolamento (CEE) n. 3501/83 della Commissione del 12 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2373/83 che stabilisce le modalità d' applicazione della distillazione di cui all' articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/1984
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 13/12/1983 pag. 0005 - 0005
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3501/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
che modifica il regolamento (CEE) n. 2373/83 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/1984
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 65,
considerando che l'articolo 3 e l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2373/83 della Commissione (3) prevedono che le operazioni relative alla distillazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono avvenire rispettivamente dopo il 30 giugno 1984 per il vino e dopo il 31 luglio 1984 per il vino alcolizzato;
considerando che, data la prevedibile entità, in talune parti della Comunità, del volume dei prodotti da distillare, numerose distillerie non saranno in grado di rispettare le scadenze previste; che è opportuno rinviare tali scadenze, modificando in conformità certe altre date dallo stesso regolamento, affinché la misura possa raggiungere pienamente il proprio obiettivo;
considerando che il rinvio delle scadenze previsto non modifica minimamente i termini entro i quali i contratti conclusi devono essere sottoposti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2373/83, all'organismo d'intervento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2373/83 è modificato come segue:
1. Nell'articolo 3, la data del 30 giugno 1984 è sostituita dal 31 agosto 1984.
2. Nell'articolo 7:
- la data del 31 dicembre 1984, che figura nel secondo comma, è sostituita dal 28 febbraio 1985;
- la data del 1o maggio 1985, che figura nel terzo comma, è sostituita dal 1o luglio 1985.
3. Nell'articolo 8, paragrafo 2:
- la data del 31 ottobre 1984, che figura nel primo comma, è sostituita dal 31 dicembre 1984;
- la data del 1o febbraio 1985, che figura nel secondo e terzo comma, è sostituita dal 1o aprile 1985.
4. Nell'articolo 9:
- la data del 30 giugno 1984, che figura nel paragrafo 2, è sostituita dal 31 agosto 1984;
- la data del 31 luglio 1984, che figura nel paragrafo 3, è sostituita dal 30 settembre 1984.
5. Nell'articolo 10, paragrafo 4, la data del 30 settembre 1984 è sostituita dal 30 novembre 1984.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 232 del 23. 8. 1983, pag. 5.
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