N. L 351 /16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 14. 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3516/83 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1983
che (issa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione
degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal
territorio di detta regione
dell articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE)
n . 2661 /80, consegue che il premio variabile alla
macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne
nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i
prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo
dal 21 al 27 novembre 1983 , devono essere conformi a
quelli fissati negli allegati del presente regolamento ;
considerando l'opportunità di rammentare che il rego
lamento (CEE) n . 3191 /80 della Commissione, del 9
dicembre 1980 (^ modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1267/83 (*), ha stabilito misure transi
torie per quanto concerne il mancato ricupero del
premio variabile alla macellazione per i prodotti del
settore delle carni ovine e caprine esportati dalla
Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1837/80 del Consiglio,
del 27 giugno 1980 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1 195/82 (2),
visto il regolamento (CEE) n . 2661 /80 della Commis
sione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di
applicazione del premio variabile alla macellazione
degli ovini (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1689/83 (4), in particolare l'articolo 3 , para
grafo 1 , e l'articolo 4, paragrafo 1 ,
considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico
Stato membro che versa il premio variabile alla macel
lazione ; che, d'altro canto, tale Stato membro ha
deciso di applicare detto premio soltanto nella regione
5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 1837/80 ; che è quindi
necessario che la Commissione ne fissi il livello,
nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che
escono da detta regione nel periodo dal 21 al 27
novembre 1983 ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2661 /80, l'importo del
premio variabile alla macellazione deve essere fissato
dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato
membro interessato o, per quanto riguarda il Regno
Unito, per la Gran Bretagna ;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2661 /80, l'importo da riscuo
tere per i singoli prodotti che escono dagli Stati
membri interessati o, per quanto riguarda il Regno
Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni
settimana dalla Commissione ;
considerando che dall'applicazione dell'articolo 9,
paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1837/80 e
Articolo 1
Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a benefi
ciare in Gran Bretagna del premio variabile alla macel
lazione nel periodo dal 21 al 27 novembre 1983,
l'importo del premio equivale all'importo fissato
nell'allegato I.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3191 /80 , per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a),
del regolamento (CEE) n . 1837/80, che sono usciti dal
territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 21 al 27
novembre 1983 , gli importi da riscuotere sono equiva
lenti a quelli fissati nell'allegato II .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 21 novembre 1983 .
(') GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980, pag. 1 .
(2) GU n. L 140 del 20 . 5 . 1982, pag. 22.
(3) GU n . L 276 del 20 . 10 . 1980 , pag. 19 .
O GU n . L 165 del 24. 6 . 1983, pag. 23 .
0 GU n . L 332 del 10 . 12. 1980, pag. 14.
M GU n . L 133 del 21 . 5. 1983, pag. 59 .
N. L 351 /1714. 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
N. L 351 / 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 14. 12. 83
ALLEGATO I
Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna
per la settimana che inizia il 21 novembre 1983
Designazione delle merci Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al
premio
121,762 ECU/100 kg in peso carcassa estima
tivo o effettivo (')
(') Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna.
ALLEGATO II
Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna
nella settimana che inizia il 21 novembre 1983
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importi da
riscuotere
\ Peso vivo
01.04 B Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riprodut
tori di razza pura 57,228
l Peso netto
02.01 A IV a) Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :
1 . Carcasse o mezzene 121,762
2. Busto o mezzo busto 85,233
3 . Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 133,938
4. Coscia intera o mezza coscia 158,291
5 . altre :
aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
158,291
221,607
02.01 A IV b) Carni delle specie ovina e caprina, congelate :
\ 1 . Carcasse o mezzene 91,322
2. Busto o mezzo busto 63,925
3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 100,454
4. Coscia intera o mezza coscia 118,719
5. altre :
aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati
118,719
166,206
02.06 C II a) Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia,
secche o affumicate :
-
1 . non disossate 158,291
2. disossate 221,607
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