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Regolamento (CEE) n. 3530/83 della Commissione del 12 dicembre 1983 relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne dei prodotti delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) e 16.02 B III a) 2 cc) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1983 pag. 0034 - 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0112
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3530/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne dei prodotti delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) e 16.02 B III a) 2 cc) della tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,
considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune è necessario adottare delle disposizioni per la classificazione tariffaria delle preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo e i grassi di qualsiasi natura od origine;
considerando che, per l'applicazione delle disposizioni delle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) e 16.02 B III a) 2 cc) della tariffa doganale comune, allegate al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/83 (3), le preparazioni di carne o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura od origine, sono classificate in funzione della percentuale in peso di tali ingredienti;
considerando che occorre definire una procedura per determinare la percentuale in peso di carne o frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura e origine; che, in seguito agli studi effettuati ed ai risultati sperimentali ottenuti, la procedura ripresa in allegato offre le garanzie migliori;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La percentuale in peso di carne o di frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura ed origine, delle preparazioni di carne e di frattaglie comprese nelle sottovoci 16.02 B III a) 2 aa), 16.02 B III a) 2 bb) e 16.02 B III a) 2 cc) della tariffa doganale comune deve essere determinata secondo la procedura ripresa in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 313 del 14. 11. 1983, pag. 1.
ALLEGATO
PROCEDURA DI ANALISI
Per l'applicazione del presente allegato il termine « carne » include le frattaglie. L'espressione « tenore globale di carne » comprende la carne qui sopra definita, nonché il lardo e i grassi di qualsivoglia natura e origine.
Il tenore globale di carne è determinato seguendo la procedura seguente:
1. Metodi di analisi
1.1. Per procedere all'analisi devono essere preparati dei campioni omogenei e rappresentativi del prodotto di carne.
1.2. I metodi di analisi da utilizzare sono i seguenti:
1.2.1. Azoto: determinazione del tenore di azoto della carne e dei prodotti a base di carne.
1.2.2. Umidità: determinazione del tenore di umidità della carne e dei prodotti a base di carne - ISO 1442 - 1973.
1.2.3. Materie grasse: determinazione del tenore totale di materie grasse della carne e dei prodotti di carne - ISO 1443 - 1973.
1.2.4. Ceneri: determinazione del tenore a base di ceneri delle carni e dei prodotti a base di carne ISO 936 - 1978.
1.3. Le disposizioni delle norme ISO di cui sopra concernenti il prelievo dei campioni non devono essere considerate obbligatorie.
2. Calcolo del tenore globale di carne
Il tenore di carne di una preparazione è calcolato ricorrendo alla formula seguente:
1.2.3 // % di carne sgrassata DM = // NT - Nx f // × 100 // % di carne = // DM + f //
ovvero
1.2 // NT // = azoto totale determinato per analisi (%) // Nx // = azoto di origine estranea alla carne (%) // f // = tenore medio di azoto della carne magra contenuta nelle preparazioni: il valore di tale fattore è 3,5 per tutti i tipi di carne e di mescolanze di carne, ad eccezione delle: // // - preparazioni la cui carne è costituita esclusivamente di lingua, nel cui caso il valore del fattore è 3,0, // // - preparazioni la cui carne è costituita esclusivamente da rognone, nel cui caso il valore del fattore è 2,7 // F // = Quantità di grasso estraibile (%) determinato mediante analisi.
Il tenore totale di azoto e di grassi è determinato coi metodi menzionati ai paragrafi 1.2.1 e 1.2.3. Inoltre, la determinazione del tenore di umidità (1.2.2) e di ceneri (1.2.4) permette una valutazione del tenore di altri ingredienti.
Per apportare delle correzioni al valore di azoto di origine estranea alla carne (fattore Nx), è necessario conoscere la quantità di ciascun ingrediente contenente azoto, nonché il tenore d'azoto di tali ingredienti.
La tabella che segue indica il tenore medio d'azoto di numerosi ingredienti di origine estranea alla carne, contenenti azoto e generalmente presenti nelle preparazioni di carni:
1.2 // // // Prodotti estranei alla carne // % azoto // // // Fette biscottate (« rush ») // 2,0 // Caseina // 15,8 // Caseinato di sodio // 14,8 // Isolato di soia // 14,5 // Soia tessurizzata // 8,0 // Farina di soia // 8,0 // Glutamato di monosodio (MSG) // 8,3 // //
Per quanto concerne la ripetibilità dei metodi di analisi si rinvia alle summenzionate norme ISO.
Il risultato medio di almeno due determinazioni deve essere preso in considerazione.
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