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Regolamento (CEE) n. 3531/83 della Commissione del 14 dicembre 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 2661/80 per quanto concerne la definizione di taluni prodotti sui quali viene prelevato l' importo di cui all' articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1983 pag. 0037 - 0037
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3531/83 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1983
che modifica il regolamento (CEE) n. 2661/80 per quanto concerne la definizione di taluni prodotti sui quali viene prelevato l'importo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, in caso di pagamento del premio variabile alla macellazione degli ovini, un importo pari a quello di detto premio è prelevato sui prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del suddetto regolamento al momento dell'uscita dalla regione interessata; che, per impedire differenze di trattamento ingiustificate tra prodotti che sono economicamente identici, è opportuno prevedere che la predetta disposizione si applica all'atto della spedizione al di fuori della regione in questione di prodotti che, non essendo insaporiti nella loro totalità, restano carni fresche;
considerando che è pertanto opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1689/83 (4);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2661/80 viene aggiunto il seguente paragrafo 4:
« 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le carni fresche, refrigerate o congelate della specie ovina o caprina della sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune comprendono in particolare le carni il cui insaporimento non viene effettuato sulla totalità del prodotto o non è nettamente percettibile ad occhio nudo o al sapore o il cui condimento può essere tolto senza alterarne il sapore o l'odore. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
(3) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.
(4) GU n. L 165 del 24. 6. 1983, pag. 23.
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