N. L 352/44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 15 . 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3535/83 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1983
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero
bianco per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara
permanente principale di cui al regolamento (CEE) n . 1880/83
considerando che dopo esame delle offerte è oppor
tuno adottare, per la ventiduesima gara parziale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per lo zucchero,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 19 , paragrafo 4, primo capoverso,
lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CEE)
n . 1880/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983 , rela
tivo ad una gara permanente principale per la determi
nazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione
di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali per
l'esportazione di tale zucchero ;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo
9 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 1880/83 , un
importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto
conto in particolare della situazione e della prevedibile
evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità
e sul mercato mondiale ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco
effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n . 1880/83,
l' importo massimo della restituzione all'esportazione è
fissato a 33,990 ECU per 100 chilogrammi .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 177 dell l . 7 . 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 1 .
( 3) GU n . L 187 del 12 . 7 . 1983 , pag. 5 .
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