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Regolamento (CEE) n. 3537/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1984)
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 16/12/1983 pag. 0001 - 0003
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3537/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche , anche sgusciate o decorticate , della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune , originarie della Turchia ( 1984 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 3590/82 del Consiglio , del 21 dicembre 1982 , relativo all ' importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia ( 1 ) , prevede all ' allegato che le nocciole fresche o secche , anche sgusciate o decorticate , della sottovoce ex 08.05 della tariffa doganale comune , originarie della Turchia , sono ammesse all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate ; che è pertanto opportuno aprire per il 1984 il contingente tariffario comunitario in questione ;
considerando che , conformemente all ' articolo 119 dell ' atto di adesione del 1979 , la Comunità ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 3555/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile alle impotazioni in Grecia , originarie dell ' Algeria , di Israele , di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria , della Tunisia e della Turchia ( 2 ) ; che pertanto il presente regolamento si applica alla Comunità a nove ;
Stati membri * 1980 * in tonnellate * % * 1981 * in tonnellate * % * 1982 * in tonnellate * % *
Benelux * 5 106 * 7,45 * 5 374 * 7,85 * 7 016 * 9,40 *
Danimarca * 1 203 * 1,75 * 785 * 1,15 * 1 183 * 1,58 *
Germania * 44 844 * 65,40 * 47 778 * 69,80 * 49 561 * 66,37 *
Francia * 9 230 * 13,46 * 8 889 * 13,00 * 9 528 * 9 528 * 12,76 *
Irlanda * 40 * 0,06 * 92 * 0,13 * 50 * 0,07 *
Italia * 3 808 * 5,55 * 823 * 1,20 * 2 533 * 3,39 *
Regno Unito * 4 337 * 6,33 * 4 705 * 6,87 * 4 807 * 6,44 *
Totale * 68 568 * * 68 446 * * 74 678 * *
considerando che occorre garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l ' applicazione ininterrotta dell ' aliquota per esso previs a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a prospettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione deve essere effettuata al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri , calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi ;
considerando che , in base ai dati statistici attualmente disponibili , le importazioni del prodotti in questione , in provenienza dalla Turchia , negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1980 , 1981 e 1982 e rappresentano , rispetto alle importazioni complessive della Comunità , le percentuali indicate nelle seguente tabella :
considerando che , tenuto conto di tali elementi e dell ' evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1984 ed in particolare della previsioni fatte da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue :
Benelux * 8,13 *
Danimarca * 1,62 *
Germania * 66,08 *
Francia * 12,85 *
Irlanda * 0,09 *
Italia * 3,33 *
Regno Unito * 7,90 *
considerando che , per tener conto dell ' eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri , occorre suddividere in due pareti il volume del contingente , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto , che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato la sua aliquota iniziali effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;
considerando che , qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell ' aliquota iniziale , è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingentale comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che , tenuto conto del carattere stagionale delle importazioni , sembra opportuno fissare il limite di riversamento al 40 % dell ' aliquota iniziale ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione della quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 , è aperto nella Comunità a nove un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate per le nocciole fresche o secche , anche sgusciate o decorticate , della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune , originarie della Turchia .
2 . Entro i limiti di tale contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso .
3 . Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore secondo un altro regime preferenziale non sono imputabili sul detto contingente tariffario .
4 . Il contingente tariffario è ripartito e gestito conformemente alle disposizioni in appresso .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è suddiviso in due parti .
2 . La prima parte , di 20 330 tonnellate , è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo l ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1984 , ammontano a :
( in tonnellate )
Benelux * 1 652 *
Danimarca * 330 *
Germania * 13 434 *
Francia * 2 612 *
Irlanda * 18 *
Italia * 676 *
Regno Unito * 1 608 *
3 . La seconda parte , di 4 670 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Qualora l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata nell ' articolo 2 , paragrafo 2 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , arrotondata eventualmente all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , una volta esaurita l ' aliquota iniziale , la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale .
3 . Se , una volta esaurita la seconda aliquota , la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più , detto Stato membro procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1984 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1984 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1984 , ecceda il 40 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1984 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1984 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi della aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione delle riserve .
La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1984 delle stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica l ' importo allo Stato membro che effettua l ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 /li Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura della aliquote supplementari da essi prelevate a norma dall ' articolo 3 renda possibile , senza discontinuità , le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3 .
Articolo 8
A richiesta della Commisssione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commisssione collaborano strettamente per la corretta applicazione del presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 12 dicembre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
C . SIMITIS
( 1 ) GU n . L 375 del 31 . 12 . 1982 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .
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