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Regolamento (CEE) n. 3539/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d' origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia (1984)
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 16/12/1983 pag. 0009
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3539/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia (1984)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 22 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1) prevede che taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia, specificati nell'accordo in forma di scambio di lettere del 18 luglio 1983 sono ammessi all'importazione nella Comunità a dazi doganali pari al 70 % dei dazi della tariffa doganale comune nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 12 000 ettolitri; che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno e accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello che figura nell'allegato del presente regolamento; che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario di 12 000 ettolitri per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1984;
considerando che i vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che, affinché essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario, deve essere rispettato l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (3);
considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione tra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dalla Iugoslavia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;
considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Iugoslavia, alle percentuali indicate in appresso:
1.2.3.4 // // // // // Stati membri // 1980 // 1981 // 1982 // // // // // Benelux // 42,5 // 7,6 // 8,8 // Danimarca // 18,7 // 20,1 // 39,1 // Germania // 6,5 // 50,0 // 42,4 // Grecia // 0,0 // 0,0 // 0,0 // Francia // 3,0 // 3,8 // 3,5 // Irlanda // 1,6 // 0,5 // 0,4 // Italia // 0,7 // 1,7 // 1,5 // Regno Unito // 27,0 // 16,0 // 4,3 // // // //
considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:
Benelux 15,6
Danimarca 26,3
Germania 37,4
Grecia 0,4
Francia 3,5
Irlanda 1,4
Italia 1,4
Regno Unito 14,0
considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;
considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza dell'aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio fino al 31 dicembre 1984, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sotto indicati, originari della Iugoslavia, sono sospesi ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 12 000 ettolitri:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi // // // // // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): // // // C. altri: // // // I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti: // // // ex a) 2 litri o meno: // // // - Vini con le seguenti denominazioni di origine: // // // - Ljutomersko - Ormo £ ske gorice, L £ a £ ski Rizling // // // - Ohrid, Merlot // // // - Herzégovina - Mostar: // // // - Z £ ilavka // // // - Blatina // // // - Fru £ ska Gora, Talijanski Rizling // // // - Oplenac, Lipovac // // // - Istra, Merlot // // // - Tikve £ s: // // // - Krater // // // - Krato £ sija // // // - Strednja i ju £ zna dalmacija: // // // - Dinga £ c // // // - K £ astelet // // // - Crna Gora, Vranac // 10,1 ECU/hl // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi // // // // // 22.05 (segue) // II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti: // // // ex a) 2 litri o meno: // // // - Vini con le seguenti denominazioni di origine: // // // - Ljutomersko - Ormo £ ske gorice, L £ a £ ski Rizling // // // - Ohrid, Merlot // // // - Herzégovina - Mostar: // // // - Z £ ilavka // // // - Blatina // // // - Fru £ ska Gora, Talijanski Rizling // // // - Oplenac, Lipovac // // // - Istra, Merlot // // // - Tikve £ s: // // // - Krater // // // - Krato £ sija // // // - Strednja i ju £ zna dalmacija: // // // - Dinga £ c // // // - K £ astelet // // // - Crna Gora, Vranac // 11,8 ECU/hl // // //
2. Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 287/82 (1).
3. I vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario, deve essere rispettato l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.
4. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità iugoslave, conformemente al modello allegato al presente regolamento.
Articolo 2
1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.
2. La prima parte di 9 600 ettolitri è suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1984 ammontano a:
1.2 // // (in ettolitri) // Benelux // 1 500 // Danimarca // 2 520 // Germania // 3 600 // Grecia // 35 // Francia // 335 // Irlanda // 135 // Italia // 135 // Regno Unito // 1 340
3. La seconda parte del contingente, pari a 2 400 ettolitri, costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo l'esaurimento della quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della sua quota iniziale.
3. Se, dopo l'esaurimento della seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1984.
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1984, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1984 ecceda il 20 % del volume iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1984 e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.
Articolo 6
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento della riserva.
La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1984 sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 8
Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, sulle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(1) GU n. L 30 del 6. 2. 1982, pag. 1.
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