Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3540/83 del Consiglio del 14 dicembre 1983 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) originari della Repubblica democratica tedesca e della Cecoslovacchia
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 16/12/1983 pag. 0015 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0173
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3540/83 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1983
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) originari della Repubblica democratica tedesca e della Cecoslovacchia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvezioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 12,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,
considerando quanto segue:
A. Misure provvisorie
(1) La Commissione, con il regolamento (CEE) n. 1631/83 (3), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e del Giappone, ed ha concluso la procedura relativa alle importazioni di alcuni feltri di fibre tessili di vetro (mats), originari della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, non avendo queste ultime importazioni provocato pregiudizio durante il periodo oggetto dell'inchiesta. L'applicazione del dazio è stata prorogata per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 2876/83 (4) su richiesta degli esportatori interessati.
B. Seguito della procedura
(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, alcuni importatori ed i produttori comunitari interessati, su loro richiesta, sono stati ascoltati dalla Commissione. Altri esportatori ed importatori hanno presentato osservazioni scritte rendendo noto il proprio punto di vista sul dazio in questione.
(3) Gli esportatori e i principali importatori, hanno chiesto ed ottenuto di essere informati su alcuni fatti e considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive.
(4) Le principali argomentazioni avanzate dalle parti e prese in esame dalla Commissione dopo l'istituzione del dazio provvisorio riguardavano la comparabilità dei prodotti e il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping.
C. Prodotti simili
(5) Gli esportatori della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, nonché diversi importatori, hanno sostenuto che i prodotti in questione originari dei due paesi, i prodotti manufatti negli Stati Uniti, che sono stati utilizzati per determinare il valore normale ed i prodotti dell'industria comunitaria non potevano essere considerati simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 3017/79. L'argomentazione era sostenuta da numerosi elementi di prova, quali osservazioni tecniche, studi di esperti e lettere di utilizzatori di detti prodotti. I produttori comunitari hanno confutato tale argomentazione, adducendo elementi di prova volti a dimostrare che i prodotti erano effettivamente simili ai sensi del regolamento suddetto.
(6) La Commissione, dopo aver accuratamente esaminato tutti gli argomenti pertinenti, ha concluso che per quanto riguarda le loro caratteristiche fisiche i prodotti sono molto simili e potrebbero, nella maggior parte dei casi, essere impiegati per gli stessi fini, indipendentemente dal paese di origine. La Commissione ha quindi concluso che essi sono prodotti simili, pur prendendo in considerazione alcune differenze qualitative e le diverse condizioni di vendita. In base ai dati acquisiti, il margine concesso è stato fissato al 10 % del prezzo di vendita per la Cecoslovacchia ed al 15 % del prezzo di vendita per la Repubblica democratica tedesca.
D. Dumping
(7) Gli accertamenti preliminari dei margini di dumping dovrebbero essere quindi modificati per quanto riguarda la Cecoslovacchia e la Repubblica democratica tedesca. I margini di dumping ammontano a 56,03 % per la Cecoslovacchia e 62 % per la Repubblica democratica tedesca.
(8) Non essendo stati acquisiti nuovi elementi di prova in materia di dumping per quanto riguarda il Giappone dopo l'istituzione del dazio provvisorio, le risultanze in materia di cui al regolamento (CEE) n. 1631/83 devono essere ritenute definitive.
E. Pregiudizio
(9) Per quanto riguarda il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la principale argomentazione delle parti interessate riguardava il fatto che le importazioni a basso prezzo provenienti da altri paesi terzi sono aumentate notevolmente negli ultimi anni e che il loro volume è analogo a quello delle importazioni oggetto di dumping. Si è tuttavia accertato che i prezzi di tali importazioni sono notevolmente superiori a quelli delle importazioni dai paesi in questione.
F. Interesse della Comunità
(10) Le industrie di trasformazione della Comunità che impiegano i filati di fibre di vetro come materie prime hanno sostenuto che l'introduzione di misure di salvaguardia era contraria all'interesse della Comunità, poiché le avrebbe rese meno competitive.
(11) Tenendo tuttavia conto delle perdite particolarmente gravi subite dall'industria comunitaria nella produzione e nella vendita dei prodotti in questione e per evitare il rischio che altri stabilimenti, oltre ai due già chiusi dal 1981 in poi, debbano cessare la propria attività, il Consiglio ha concluso che è opportuno intervenire per tutelare gli interessi della Comunità. A tal fine è quindi necessario istituire misure antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro (rovings), originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e del Giappone.
G. Importo del dazio definitivo
(12) Per il dazio provvisorio la Commissione aveva stabilito che l'importo necessario per eliminare il pregiudizio era pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e la somma di 0,97 ECU per chilogrammo. Secondo l'industria comunitaria questo prezzo era troppo basso, poiché il costo unitario dei prodotti comunitari sarebbe rimasto superiore ai probabili prezzi di rivendita delle importazioni dopo l'imposizione del dazio provvisorio.
(13) Di conseguenza, i costi di produzione di ciascun produttore comunitario sono stati nuovamente verificati; nuovi dati più particolareggiati relativi ai singoli prodotti hanno confermato che i costi unitari di produzione erano superiori ai prezzi di rivendita delle importazioni e che era necessario aumentare il dazio.
(14) Avendo confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi dei produttori comunitari, tenuto conto del margine di profitto, con i costi e le condizioni di mercato dei singoli importatori, laddove tali informazioni erano disponibili ed avendo effettuato gli adattamenti giustificati da tali differenze qualitative e dalle eventuali divergenze in materia di condizioni di vendita, si è concluso che il dazio definitivo antidumping su filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) deve essere pari alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e la somma di 1,07 ECU per chilogrammo.
H. Impegni
(15) L'esportatore cecoslovacco, Glassexport Co. Ltd, e l'Associazione giapponese delle fibre di vetro a nome di tutti i suoi membri hanno offerto certi impegni sui prezzi. Per quanto concerne il Giappone e durante tutto il periodo dell'inchiesta, le esportazioni verso la Comunità si sono limitate a quelle della Nippon electric Co. che, avendo offerto un impegno sui prezzi ritenuto accettabile prima dell'imposizione del dazio provvisorio, è stata esonerata dalle misure provvisorie adottate; gli altri produttori giapponesi hanno dichiarato che non intendono esportare nel prossimo futuro e che, se e quando esportassero verso la Comunità, il livello dei prezzi sarà superiore a quello del dumping. La Commissione, previa consultazione, ha considerato accettabile queste impegno; la procedura nei confronti del Giappone può di conseguenza essere conclusa.
(16) Nei confronti della Cecoslovacchia l'impegno di prezzo offerto dal solo esportatore non potrà provocare un aumento dei prezzi all'esportazione verso la Comunità al livello necessario per eliminare il pregiudizio determinato. In dette circostanze si impone l'applicazione del dazio definitivo nei confronti sia delle importazioni provenienti dalla Repubblica democratica tedesca, sia di quelle provenienti dalla Cecoslovacchia.
I. Riscossione del dazio provvisorio
(17) Data la rilevanza del margine di dumping e del pregiudizio riscontrato, e tenuto conto della situazione critica dell'industria comunitaria, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio dovrebbero essere riscossi a titolo definitivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di cui alla sottovoce ex 70.20 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 70.20-70, originari della Repubblica democratica tedesca e della Cecoslovacchia.
2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e la somma di 1,07 ECU.
I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se, secondo le condizioni di vendita, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della spedizione; essi sono ridotti o aumentati dell'1 % per ciascun termine di pagamento di un mese in meno o in più.
3. Al dazio si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio antidumping a norma del regolamento (CEE) n. 1631/83 sono definitivamente riscossi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 160 del 18. 6. 1983, pag. 18.
(4) GU n. L 283 del 15. 10. 1983, pag. 1.
Top