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Regolamento (CEE) n. 3558/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1984)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 17/12/1983 pag. 0001 - 0003
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3558/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco (1984)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco (1), completato dal regolamento (CEE) n. 3511/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che stabilisce il regime da applicare agli scambi della Grecia con il Marocco (2), prevede che le preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e il Marocco; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 1984 il regime comunitario applicato nel 1983; che è pertanto opportuno aprire due contingenti tariffari comunitari di cui uno per un volume di 14 000 tonnellate in esenzione da dazio e un altro per un volume di 6 000 tonnelate al dazio del 10 %; che tali contingenti tariffari sono validi dal 1o gennaio 1984 sino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e il Marocco o all'applicazione di un regime comunitario d'importazione per i prodotti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984;
considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;
considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dal Marocco, alle percentuali indicate in appresso:
1.2.3.4 // // // // // Stati membri // 1980 // 1981 // 1982 // // // // // Benelux // 9,58 // 6,41 // 10,27 // Danimarca // 0,03 // 0,21 // 0,35 // Germania // 9,76 // 11,31 // 11,64 // Grecia // 0,00 // 2,69 // 0,51 // Francia // 58,63 // 53,28 // 64,64 // Irlanda // 0,01 // 0,00 // 0,00 // Italia // 0,27 // 0,78 // 0,04 // Regno Unito // 21,72 // 25,32 // 12,55 // // // //
considerando che, tenuto conto di questi elementi nonché delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi dei contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue:
Benelux 8,7
Danimarca 0,2
Germania 10,9
Grecia 1,1
Francia 58,3
Irlanda 0,1
Italia 0,4
Regno Unito 20,3
considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 70 % di ciascuno dei volumi contingentali;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A decorrere dal 1o gennaio 1984 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità ed il Marocco o all'applicazione di un regime comunitario di importazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, un contingente tariffario comunitario di 14 000 tonnelate in esenzione da dazi è aperto nella Comunità per le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1984 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 19 dell'accordo di cooperazione fra la Comunità ed il Marocco o all'applicazione di un regime comunitario d'importazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate al dazio del 10 % è aperto nella Comunità per le preparazioni e le conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco.
3. Nei limiti di questi contingenti tariffari, la Grecia applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 3511/81.
Articolo 2
1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.
2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti viene ripartita tra gli Stati membri; le quote, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino alla fine del periodo precisato all'articolo 1, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:
(in tonnellate)
1.2.3 // // // // Stati membri // Articolo 1 paragrafo 1 // Articolo 1 paragrafo 2 // // // // Benelux // 850 // 366 // Danimarca // 20 // 10 // Germania // 1 070 // 458 // Grecia // 110 // 46 // Francia // 5 170 // 2 448 // Irlanda // 10 // 4 // Italia // 40 // 16 // Regno Unito // 1 990 // 852 // // 9 800 // 4 200 // // //
3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente 4 200 e 1 800 tonnellate, costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.
3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino alla fine del periodo precisato all'articolo 1.
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1984, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1984, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1984 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.
La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1984, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari del Marocco, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Articolo 8
A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978. pag. 2.
(2) GU n. L 358 del 14. 12. 1981, pag. 1.
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