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Regolamento (CEE) n. 3559/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1984)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 17/12/1983 pag. 0004 - 0006
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3559/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1984)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia (1) prevede che le preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1984 il regime comunitario applicato nel 1983; che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario per un volume di 100 tonnellate in esenzione da dazio; che tale contingente tariffario è valido dal 1o gennaio 1984 fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 18 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all'applicazione di un regime comunitario d'importazione per i prodotti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984;
considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario fondato sulla ripartizione fra Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Tunisia, durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;
considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Tunisia, alle percentuali indicate in appresso:
1.2.3.4 // // // // // Stati membri // 1980 // 1981 // 1982 // // // // // Benelux // - // - // - // Danimarca // - // - // - // Germania // - // - // - // Grecia // - // - // - // Francia // 100 (= 3 t) // - // 100 (= 14 t) // Irlanda // - // - // - // Italia // - // - // - // Regno Unito // - // - // - // // // //
considerando che tali dati non possono essere considerati rappresentativi per servire di base ad una ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri; che la stima delle importazioni degli Stati membri per l'anno 1984 si rivela difficile a causa del loro carattere irregolare negli anni precedenti; che, per ripartire equamente il volume contingentale, le percentuali di partecipazione iniziale a tale volume possono approssimativamente determinarsi come segue:
Benelux 8
Danimarca 4
Germania 16
Grecia 2
Francia 50
Irlanda 2
Italia 2
Regno Unito 16
considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingentale;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva, al fine di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 1984 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all'articolo 18 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all'applicazione di un regime comunitario di importazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate in esenzione da dazi è aperto nella Comunità a nove per le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia.
Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 1080/83 (1).
Articolo 2
1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.
2. Una prima parte di 50 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino alla fine del periodo precisato all'articolo 1, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 4 // Danimarca // 2 // Germania // 8 // Grecia // 1 // Rrancia // 25 // Irlanda // 1 // Italia // 1 // Regno Unito // 8
3. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 50 tonnellate, costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti, ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino alla fine del periodo precisato all'articolo 1.
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1984, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1984, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1984 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte degli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1984, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.
3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione, originari della Tunisia, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Articolo 8
A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 5.
(1) GU n. L 120 del 6. 5. 1983, pag. 1.
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