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Regolamento (CEE) n. 3560/83 del Consiglio del 12 dicembre 1983 che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1984)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 17/12/1983 pag. 0007 - 0009
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3560/83 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1983
che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1984)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all'accordo istitutivo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sia al protocollo addizionale (1), la Comunità si è impegnata - in un accordo provvisorio (2), la cui validità è limitata al periodo che precede l'entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974, ma rinnovato per il 1984 alle condizioni previste dall'articolo 13 - a dare applicazione a determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci; che, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo provvisorio che modifica l'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato 1 del protocollo addizionale, la Comunità deve sospendere totalmente i dazi doganali applicabili ad alcuni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate; che è opportuno prevedere provvisoriamente per i prodotti in questione un adattamento delle agevolazioni tariffarie previste, consistente essenzialmente nella sostituzione del contingente tariffario comunitario con un massimale comunitario il cui volume è portato, dopo maggiorazioni successive, a 539 570 tonnellate, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;
considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione del 1979, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80, del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia (3); che in conseguenza il presente regolamento si applica alla Comunità a nove;
considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione raffinati in Turchia; che pertanto è opportuno assoggettare tale importazione ad un sistema di sorveglianza;
considerando che questo obiettivo può essere raggiunto ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione sul massimale, a livello comunitario, delle importazioni dei prodotti in questione man mano che essi vengono presentati in dogana corredati di dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;
considerando che questo tipo di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato di imputazione nei confronti del massimale ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere la più stretta possibile in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune qualora il massimale sia raggiunto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1984, i dazi della tariffa doganale comune, fermo restando l'articolo 2, sono totalmente sospesi nella Comunità a nove per taluni prodotti pertroliferi raffinati in Turchia, nel limite di un massimale comunitario di 539 570 tonnellate.
2. I prodotti petroliferi ai quali si applica il paragrafo 1 sono elencati qui di seguito:
1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // // // 27.10 // Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quanittà di olio o di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: // // A. Oli leggeri: // // III. destinati ad altri usi // // B. Oli medi: // // III. destinati ad altri usi // // C. Oli pesanti: // // I. Oli da gas: // // c) destinati ad altri usi // // II. Oli combustibili: // // c) destinati ad altri usi // // III. Oli lubrificanti ed altri: // // c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a) // // d) destinati ad altri usi // 27.11 // Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: // // B. altri: // // I. Propani e butani commerciali: // // c) destinati ad altri usi // 27.12 // Vaselina: // // A. greggia: // // III. destinata ad altri usi // // B. altra // 27.13 // Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati: // // B. altri: // // I. greggi: // // c) destinati ad altri usi // // II. non nominati // 27.14 // Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: // // C. altri // //
(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.
3. Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.
4. le imputazioni sul massimale sono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazione d'immissione in libera pratica.
5. Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate secondo le condizioni stabilite al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle importazioni effettuate in base alle summenzionate modalità, secondo la periodicità ed entro i termini indicati all'articolo 3.
Articolo 2
Dal momento in cui il massimale menzionato all'articolo 1, paragrafo 1, è raggiunto a livello comunitario, la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune. Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.
Articolo 4
Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.
Articolo 5
Il presente regolamento entre in vigore il 1o gennaio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
(1) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.
(2) GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.
(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.
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