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Regolamento (CEE) n. 3580/83 della Commissione del 15 dicembre 1983 che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitario le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0016 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0177
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3580/83 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1983
che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitario le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,
previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,
considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 (2), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3521/82 (3), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitario le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Spagna, il Portogallo, la Turchia e Malta;
considerando che è opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2819/79;
considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 2819/79 è modificato come segue:
1. La nota 1 a piè di pagina è soppressa.
2. La voce tariffaria 62.02 in fine è interamente soppressa.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 2819/79 è prorogato sino al 31 dicembre 1984.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 14.
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