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Regolamento (CEE) n. 3581/83 della Commissione del 15 dicembre 1983 che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82 relativi ai regimi di sorveglianza comunitari sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo, dell' Egitto e della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 20/12/1983 pag. 0017 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0175
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0178
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3581/83 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1983
che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82 relativi ai regimi di sorveglianza comunitari sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo, dell'Egitto e della Turchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,
visto il parere del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento suddetto,
considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979 (2), prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3580/83 (3), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;
considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3044/79 (4), (CEE) n. 3045/79 (5), (CEE) n. 3046/79 (6), (CEE) n. 1782/80 (7) e (CEE) n. 2295/82 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3581/82 (9), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitario le importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo, dell'Egitto e della Turchia, e che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1983;
considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regime di sorveglianza comunitario delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, della Spagna, del Portogallo, dell'Egitto e della Turchia, stabilito rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82, è prorogato sino al 31 dicembre 1984.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.
(3) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.
(5) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 11.
(6) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 12.
(7) GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.
(8) GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 25.
(9) GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 64.
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