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Regolamento (CEE) n. 3753/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria concernente l' importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell' Algeria (1984)
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1983 pag. 0001
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3753/83 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1983
relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria concernente l ' importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell ' Algeria ( 1984 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria ( 1 ) è stato firmato il 26 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978 ;
considerando che è opportuno approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria concernente l ' importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell ' Algeria ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria concernente l' importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell ' Algeria è approvato a nome della Comunità .
Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine di impegnare la comunità .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . VARFIS
( 1 ) GU n . L 263 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .
ACCORDO
sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria concernente l ' importazione nella Comunità di concentrati di pomodoro originari dell ' Algeria
Signor ... ,
ai fini dell ' applicazione della riduzione del 30 % dei dazi della tariffa doganale comune , prevista all ' articolo 19 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria , ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alle quali avranno luogo le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro preparati o conservati senza aceto o acido acetico di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originarie dell ' Algeria , mi pregio di comunicarLe che il governo algerino s ' impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate .
Il governo algerino precisa che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla Sociùtù de gestion et de dùveloppement des industries alimentaires ( Sogedia ) .
Le garanzie relative ai quantitativi saranno poste essere secondo le modalità concordate tra la Sogedia e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .
Le sarò grato se Ella vorrà gentilmente confermarmi l ' accordo della Comunità su quanto sopra .
Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia alta considerazione .
Per il governo
della Repubblica democratica popolare di Algeria
Signor ... ,
mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , il cui testo figura in appresso :
« Ai fini dell ' applicazione della riduzione del 30 % dei dazi della tariffa doganale comune , prevista all ' articolo 19 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria , ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni in cui avranno luogo le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro preparati o conservati senza aceto o acido acetico di cui alla sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune , originarie dell ' Algeria , mi pregio di comunicarLe che il governo algerino s ' impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 le forniture alla Comunità non superino il quantitativo di 100 tonnellate .
Il governo algerino precisa che tutte le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dalla Sociùtù de gestion et de dùveloppement des industries alimentaires ( Sogedia ) .
Le garanzie relative ai quantitativi saranno poste essere secondo le modalità concordate tra la Sogedia e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .
Le sarò grato se Ella vorrà gentilmente confermarmi l ' accordo della Comunità su quanto sopra . » .
Posso confermarLe l ' accordo della Comunità su quanto precede e , di conseguenza , l ' applicazione della riduzione del 30 % dei dazi della tariffa doganale comune , tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 , ai quantitativi di concentrati di pomodoro originari dell ' Algeria indicati nella Sua lettera .
Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia alta considerazione .
A nome del Consiglio
delle Comunità europee
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