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Regolamento (CEE) n. 3756/83 del Consiglio del 19 dicembre 1983 relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all' articolo 9 del protocollo n. 1 dell' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d' Israele concernente l' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d' Israele (1984)
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1983 pag. 0010
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3756/83 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1983
relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele concernente l ' importazione nella Comunit di macedonie di frutta in conserva originarie d ' Israele ( 1984 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
considerando che l ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele ( 1 ) è stato firmato l ' 11 maggio 1975 ;
considerando che convienne approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo suddetto e riguardante l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d ' Israele ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la comunità economica europea e lo Stato d ' Israele e concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d ' Israele ( 1984 ) .
Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento .
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzano a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo allo scopo di impegnare la Comunità .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . VARFIS
( 1 ) GU n . L 136 del 28 5 . 1975 , pag . 3 .
ACCORDO
sotto forma di scambio di lettere relativo all ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele concernente l ' importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie d ' Israele ( 1984 )
Signor ... ,
in applicazione dell ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo concluso tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alla quali hanno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a ) ex 9 e 20.06 B II b ) ex 9 della tariffa doganale comune , originarie d ' Israele , ha l ' onore di comunicarLe che Israele s ' impegna e prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 i quantitativi forniti alla Comunità non superino le 220 tonnellate .
Il governo della Stato d ' Israele precisa a tal fine che tutte le esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dal Ministero israeliano dell ' industria , del commercio e del turismo .
Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra il Ministero suddetto e le Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .
Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d ' accordo su quanto precede .
Voglia accettare, Signor ... , l ' espressione della mia profonda stima .
Per il governo
dello Stato d ' Israele
Signor ... ,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna , così redatta :
« In applicazione dell ' articolo 9 del protocollo n . 1 dell ' accordo concluso tra la Comunità economica europea e lo Stato d ' Israele ed a seguito delle informazioni scambiate circa le condizioni alla quali hanno luogo le importazioni nella Comunità di macedonie di frutta in conserva delle sottovoci 20.06 B II a ) ex 9 e 20.06 B II b ) ex 9 della tariffa doganale comune , originarie d ' Israele , ha l ' onore di comunicarLe che Israele s ' impegna e prendere tutti i provvedimenti necessari affinchù tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 i quantitativi forniti alla Comunità non superino le 220 tonnellate .
Il governo della Stato d ' Israele precisa a tal fine che tutte le esportazioni dei prodotti in questione nella Comunità sono effettuate esclusivamente da esportatori la cui attività è controllata dal Ministero israeliano dell ' industria , del commercio e del turismo .
Le garanzie sui quantitativi saranno fornite secondo le modalità concordate tra il Ministero suddetto e le Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .
Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d ' accordo su quanto precede . » .
Posso confermarLe che la Comunità è d ' accordo su quanto precede .
Voglia accettare , Signor ... , l ' espressione della mia profonda stima .
A nome del Consiglio
delle Comunità europee
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