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84/562/CEE: Decisione della Commissione del 2 maggio 1984 relativa agli aiuti di Stato previsti dalla legge regionale siciliana 5 agosto 1982, n. 87, recante provvedimenti in materia di credito agrario e interventi urgenti per alcuni comparti produttivi (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 29/11/1984 pag. 0029 - 0032
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 1984
relativa agli aiuti di Stato previsti dalla legge regionale siciliana 5 agosto 1982, n. 87, recante provvedimenti in materia di credito agrario e interventi urgenti per alcuni comparti produttivi
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(84/562/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare gli articoli 23 e 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti (CEE) relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
dopo aver intimato agli interessati, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, di presentare le loro osservazioni (3), e viste dette osservazioni,
I
considerando che, con lettera del 7 settembre 1982, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, un disegno di legge della regione siciliana recante provvedimenti in materia di credito agrario e interventi urgenti per alcuni comparti produttivi; che, in data 29 settembre 1982, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che il disegno di legge era stato approvato dall'Assemblea regionale e promulgato come legge 5 agosto 1982, n. 87; che la Commissione ha sollecitato informazioni supplementari, necessarie per la valutazione del provvedimento; che tali informazioni le sono pervenute in data 29 ottobre 1982 e 14 febbraio 1983;
considerando che gli articoli 4 e 5 della legge n. 87, prevedono un'autorizzazione di spesa di 500 milioni di Lit per ciascuno degli anni 1982 e 1983, per consentire alla regione di far fronte all'aumento dei tassi massimi di riferimento verificatosi tra l'emissione dei provvedimenti di concessione del concorso regionale negli interessi per i mutui riguardanti gli impianti di commercializzazione dei prodotti agricoli concessi ai sensi delle leggi regionali
- 9 maggio 1974, n. 9, articolo 9,
- 18 luglio 1974, n. 22, articolo 9,
- 28 luglio 1978, n. 23, articolo 2, primo e terzo comma,
- 13 agosto 1979, n. 197, articolo 3,
- 23 aprile 1975, n. 125
e l'emissione dei provvedimenti di liquidazione di tale concorso;
considerando che l'articolo 8 della legge n. 87 prevede un'autorizzazione di spesa di 4 500 milioni di Lit, a
decorrere dal 1o settembre 1983, per il rifinanziamento delle leggi regionali
- 28 luglio 1978, n. 23, articolo 2, terzo comma,
- 13 agosto 1979, n. 197, articolo 3,
- 27 maggio 1980, n. 47, articolo 12,
- 6 maggio 1981, n. 97, articolo 43
riguardanti tra l'altro la concessione di:
- sovvenzioni sino a concorrenza del 70 % della spesa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti destinati alla conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli,
- concorsi negli interessi sui prestiti contratti per coprire la differenza tra le sovvenzioni di cui sopra e il costo totale dell'investimento,
- sovvenzioni sino a concorrenza del 70 % della spesa, più concorso negli interessi per prestiti ad ammortamento ventennale sulla parte dell'investimento non coperta dalla sovvenzione, per consentire l'esecuzione di progetti FEAOG approvati ma non finanziati per mancanza di fondi;
considerando che, a norma dell'articolo 9, il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, è incrementato di 5 000 milioni di Lit per la concessione di mutui ad ammortamento quindicennale al tasso annuo del 7,5 con due anni di preammortamento a favore di cooperative agricole e loro consorzi, per investimenti effettuati ai fini dell'adeguamento e del miglioramento delle strutture di trasformazione e di commercializzazione;
considerando che l'articolo 15 della legge n. 87 estende alle associazioni dei produttori già costituite, alla data di entrata in vigore della legge medesima, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 306 e/o della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le provvidenze previste dagli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 97/81, in particolare:
- la concessione di 4 500 Lit per hl di latte consegnato agli organismi di cui sopra, a favore dei produttori di latte membri delle cooperative o consorzi onde ridurre le spese di raccolta, trasporto e refrigerazione del latte,
- la concessione di un aiuto di 4 500 Lit per hl di latte prodotto in Sicilia e trasformato in formaggio dei tipi « Caciocavallo », « Pecorino siciliano » e « Canestrato misto » a favore dei produttori di formaggio associati;
considerando che gli aiuti di cui sopra rientrano nel campo di applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato, in virtù delle disposizioni specifiche dei regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato;
considerando che sulla base di un primo esame della legge 5 agosto 1982, n. 87, la Commissione ha constatato che gli aiuti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9, a favore della creazione o dell'ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, non sono mantenuti entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria;
considerando che l'estensione alle associazioni di produttori:
- della sovvenzione di 4 500 Lit per hl di latte consegnato alle cooperative e ai consorzi, concessa a norma dell'articolo 30 della legge regionale n. 97/81 ai produttori membri di tali organismi onde ridurne le spese di raccolta, trasporto e refrigerazione del latte, nonché
- della sovvenzione di 4 500 Lit per hl di latto siciliano utilizzato dai produttori di formaggio associati e trasformato in formaggio dei tipi « Caciocavallo », « Pecorino sicliliano » e « Canestrato misto » prevista all'articolo 31 della legge n. 97/81
è contraria al disposto dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, secondo cui sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità del prodotto;
II
considerando che, onde garantire segnatamente l'osservanza dei limiti e delle condizioni sopra indicate, la Commissione ha avviato nei confronti delle misure citate la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato e ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni;
considerando che la Commissione ha invitato gli altri Stati membri e gli interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni;
III
considerando che, nella loro risposta del 17 giugno 1983, alla lettera della Commissione, le autorità italiane non hanno fornito elementi atti a legittimare le misure incriminate di cui all'articolo 15; che, infatti, l'obiettivo di natura sociale perseguito dall'aiuto non è tale da sottrarsi al divieto di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 804/68;
considerando che, nel decidere provvidenze in contrasto con le organizzazioni comuni di mercato, le autorità italiane non hanno tenuto conto del principio secondo cui gli Stati membri non possono più decidere unilateralmente in merito ai redditi agricoli nell'ambito di un'organizzazione di mercato; che infatti il Consiglio, in sede di istituzione delle organizzazioni comuni e di fissazione dei prezzi agricoli, prende in considerazione i diversi obiettivi e gli elementi della politica comune enunciati all'articolo 39 del trattato; che, data la molteplicità di tali obiettivi, è evidente che vengono stabilite priorità che uno Stato membro non può modificare unilateralmente senza rimettere in discussione le scelte operate a livello comunitario e senza rischiare di creare squilibri che influirebbero negativamente sugli scambi tra Stati membri;
considerando inoltre che le misure in causa favoriscono artificialmente i produttori siciliani rispetto a quelli delle altre regioni italiane e degli altri Stati membri e sono conseguentemente di natura tale da pregiudicare gli scambi intracomunitari;
considerando che le autorità italiane non hanno fornito garanzie formali circa il rispetto dei tassi di aiuto chiesti dalla Commissione, per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti nel settore del condizionamento, della trasformazione e della commercializzazione, di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della legge n. 87; che, in effetti, la Commissione ha costantemente fatto distinzione tra i progetti integrati in programmi nazionali o regionali da essa approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), e ubicati in zone di montagna o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (4), progetti per i quali possono essere concessi aiuti sino a concorrenza del 75 % del valore dell'investimento, e i progetti da attuare fuori di dette zone o non integrati nei programmi di cui sopra, progetti che dovrebbero essere sovvenzionati soltanto sino a concorrenza massima del 50 %; che, ove tali tassi vengano superati, esiste il rischio di incoraggiare la creazione di imprese che non potrebbero sopravvivere senza ulteriori aiuti e di incrementare, conseguentemente, produzioni che rischiano di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, in quanto lo smaltimento dei prodotti potrebbe essere garantito soltanto grazie a maggiori interventi da parte del FEAOG;
IV
considerando che, da quanto precede, risulta che gli aiuti previsti dalle autorità regionali siciliane sono di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari e falsare o minacciare di falsare le condizioni di concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE;
considerando che, a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri enunciati dall'articolo stesso;
considerando che il divieto sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, non può essere oggetto di deroga a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, in quanto le deroghe previste dalla disposizione in causa non sono manifestamente applicabili al caso di specie;
considerando che, in sede di esame delle misure nazionali o regionali, le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, devono essere interpretate in senso restrittivo; che, in particolare, esse possono essere concesse soltanto se la Commissione è in grado di accertare che l'aiuto è necessario per il conseguimento di uno degli obiettivi enunciati da tale disposizione;
considerando che concedere il beneficio di dette deroghe ad aiuti che non comportino una siffatta contropartita equivarrebbe a tollerare l'esistenza di una situazione pregiudizievole agli scambi intracomunitari, di distorsioni di concorrenza non giustificabili dal punto di vista dell'interesse comunitario e, conseguentemente, di ingiustificati vantaggi per alcuni Stati membri;
considerando che, nel caso di specie, gli aiuti di cui all'articolo 15 nonché quelli di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della legge in questione, nella misura in cui eccedono i livelli fissati dalla Commissione, non consentono di constatare l'esistenza di una siffatta contropartita;
considerando infatti che il governo italiano non ha potuto fornire, né la Commissione individuare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che gli aiuti in causa soddisfano i requisiti richiesti per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE;
considerando che non si tratta di misure destinate a favorire lo sviluppo economico di una regione nella quale il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione, né di misure destinate a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo, e nemmeno di misure intese a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato; che, conseguentemente, l'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), del trattato non è applicabile;
considerando che la creazione di imprese mediante la concessione di aiuti troppo consistenti rischia di causare la creazione di unità che non saranno in grado di sopravvivere senza ulteriori aiuti, incrementando al tempo stesso produzioni eccedentarie i cui costi di smaltimento rischiano di aggravare gli oneri del FEAOG; che tali aiuti non possono quindi beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
considerando che l'aiuto di cui all'articolo 15 della legge in questione rappresenta un'infrazione all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che un aiuto avente carattere di infrazione non può beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;
considerando inoltre che, tenuto conto dell'analoga situazione economica in cui versano attualmente le imprese in tutti gli Stati membri - situazione caratterizzata da un ristagno o da una contrazione dei redditi di fronte a costi di produzione in rapido aumento - e tenuto altresì conto della concorrenza intracomunitaria, forte o addirittura fortissima per la maggior parte dei prodotti agricoli, l'aiuto in causa è di natura tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;
considerando che, tenuto conto di quanto precede, gli aiuti di cui sopra non rispondono alle condizioni prescritte per poter beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;
considerando che la presente decisione non pregiudica l'eventuale posizione che la Commissione prenderà nei confronti degli aiuti di cui sopra in relazione al finanziamento della politica agraria comune da parte del FEAOG,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli aiuti di cui all'articolo 15 della legge regionale siciliana 5 agosto 1982, n. 87, sono incompatibili con l'articolo 92 del trattato CEE e con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, conseguentemente, non possono più essere concessi.
2. La parte degli aiuti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della legge di cui al paragrafo 1 precedente:
a) il limite del 75 % della spesa ammessa per i progetti ubicati in zone di montagna o in zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e integrati in programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77
ovvero
b) il limite del 50 % per progetti ubicati in altre zone o non integrati nei programmi di cui sopra,
è incompatibile con l'articolo 92 del trattato CEE e non può più essere concessa.
Articolo 2
L'Italia informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarsi al disposto dell'articolo 1.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. C 201 del 28. 7. 1983, pag. 5.
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.
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