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84/563/CEE: Decisione della Commissione del 30 maggio 1984 relativa agli aiuti previsti dalla legge regionale siciliana 5 agosto 1982, n. 105, recante variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1982 (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 29/11/1984 pag. 0033 - 0035
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 1984
relativa agli aiuti previsti dalla legge regionale siciliana 5 agosto 1982, n. 105, recante variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1982
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(84/563/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,
visti i regolamenti del Consiglio relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli, in particolare il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato (3),
I
considerando che, con lettera in data 7 settembre 1982, il governo italiano ha notificato alla Commissione la legge 5 agosto 1982, n. 105, della Regione siciliana, recante variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'anno finanziario 1982;
considerando che le autorità italiane, con lettera del 20 giugno 1983 e con telescritti del 25 luglio e 22 ottobre 1983, hanno fornito informazioni supplementari;
considerando che l'articolo 39 di detta legge autorizza per il 1982 una spesa di 3 798,9 milioni di Lit, per il rifinanziamento delle misure di cui all'articolo 36 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, che prevede una sovvenzione supplementare a favore delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni di produttori per far fronte all'aumento dei costi degli investimenti dovuto al rialzo dei prezzi nel settore edilizio;
considerando che l'articolo 42 di detta legge autorizza per il 1982 una spesa di 2 000 milioni di Lit per il rifinanziamento delle misure di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, e all'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, che prevedono sovvenzioni del 60-70 % a favore di associazioni di produttori, cooperative e consorzi per l'ammodernamento di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché anticipi su tali sovvenzioni pari al 30 % dell'importo;
considerando che l'articolo 51 di detta legge autorizza, per il 1982, una spesa di 1 650 milioni di Lit per il rifinanziamento delle misure di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1980, n. 85, ai fini della concessione di sovvenzioni pari al 12 % del prezzo d'acquisto per ogni quintale di frumento duro sciliano acquistato dall'industria molitoria;
considerando che detti aiuti rientrano nell'ambito d'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, in virtù delle disposizioni specifiche dei regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune dei mercati;
II
considerando che la Commissione, dopo un primo esame della legge regionale siciliana 5 agosto 1982, n. 105, ha constatato che gli interventi risultanti dall'applicazione degli articoli 39 e 42, volti ad incoraggiare la creazione o l'ammodernamento di impianti di condizionamento, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, superano i limiti dei tassi di aiuto generalmente ammessi dalla Commissione;
considerando che la sovvenzione risultante dall'applicazione dell'articolo 51, pari al 12 % del prezzo d'acquisto del frumento duro da parte dell'industria molitoria, è un aiuto al funzionamento che non comporta un miglioramento duraturo delle strutture del settore interessato; che tale provvidenza è pertanto incompatibile con le disposizioni comunitarie;
considerando che, tenuto conto di quanto precede, la Commissione, con lettera in data 25 marzo 1983, ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle suddette misure ed ha invitato il governo italiano a presentare le proprie osservazioni;
considerando che la Commissione ha invitato anche gli altri Stati membri e gli interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro eventuali osservazioni;
III
considerando che, le autorità italiane, nelle loro risposte alla lettera di intimazione della Commissione, non hanno dato la garanzia formale che saranno rispettati i tassi limite richiesti dalla Commissione per gli aiuti agli investimenti risultanti dagli articoli 39 e 42 di detta legge; che le autorità italiane non hanno fornito neppure elementi tali da modificare la posizione della Commissione quanto all'aiuto risultante dall'articolo 51;
IV
considerando che, per gli aiuti risultanti dagli articoli 39 e 42 di detta legge, la Commissione, nelle sue precedenti prese di posizione, ha operato una netta distinzione tra i progetti facenti parte di programmi regionali o nazionali approvati dalla Commissione stessa in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), e da realizzarsi nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (4), progetti per i quali possono essere concessi aiuti fino a concorrenza del 75 % del valore dell'investimento, e i progetti da realizzarsi al di fuori di queste zone o non rientranti in detti programmi, progetti che dovrebbero essere sovvenzionati soltanto sino a concorrenza del 50 % del valore dell'investimento; che tali aiuti, di livello assai elevato, devono tuttavia lasciare al beneficiario una quota sufficiente di partecipazione al finanziamento del progetto; che una partecipazione finanziaria del 25 % o 50 % dovrebbe rappresentare un minimo al di sotto del quale si rischierebbe lo sviluppo di attività che potrebbero alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, creando imprese che funzionerebbero in perdita e che non potrebbero sopravvivere durevolmente senza l'ausilio di nuovi aiuti, in quanto produrrebbero per di più prodotti che rischiano di non poter essere smaltiti senza l'intervento del FEAOG;
considerando che la sovvenzione per l'acquisto di frumento duro da parte dell'industria molitoria, risultante dall'articolo 51 di detta legge, è un aiuto al funzionamento, privo di effetti positivi e duraturi sulle strutture; che essa favorisce artificiosamente i produttori siciliani rispetto ai produttori delle altre regioni italiane e degli altri Stati membri e che, di conseguenza, trattasi di misura atta ad incidere sugli scambi intracomunitari;
considerando che da quanto precede risulta che gli aiuti decisi dalle autorità italiane sono atti ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;
considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti rispondenti ai criteri da esso enunciati;
considerando che l'incompatibilità sancita dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato non può essere annullata in virtù del paragrafo 2 dello stesso articolo, dato che le deroghe da esso previste sono manifestamente inapplicabili nella fattispecie;
considerando che le deroghe all'incompatibilità di cui al paragrafo 3 di detto articolo precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità, e non soltanto nell'interesse di settori particolari dell'economia nazionale; che tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente in sede d'esame di qualsiasi programma d'aiuto avente finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso singolo d'applicazione di regimi d'aiuto generali; che, più particolarmente, esse possono essere accordate soltanto se la Commissione è in grado di accertare che l'aiuto è necessario per conseguire uno degli obiettivi contemplati dalla disposizione citata;
considerando che concedere il beneficio di dette deroghe ad aiuti che non comportano tale contropartita equivarrebbe ad ammettere che si arrechi pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri, ad autorizzare distorsioni della concorrenza ingiustificate dal punto di vista dell'interesse comunitario e, correlativamente, ad offrire indebiti vantaggi a determinati Stati membri;
considerando che, nella fattispecie, gli aiuti agli investimenti - in quanto superano i limiti prescritti più sopra - nonché l'aiuto all'acquisto di frumento duro da parte dell'industria molitoria non permettono di constatare l'esistenza di tale contropartita; che, di fatto, le autorità italiane non hanno potuto addurre, né la Commissione individuare, alcuna giustificazione che consenta di accertare che gli aiuti in causa rispondono alle condizioni previste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;
considerando che non si tratta né di misure atte a favorire lo sviluppo economico di regioni caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave forma di sottoccupazione, né di misure idonee a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo, né di misure intese a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato; che, di conseguenza, non si può applicare l'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), del trattato;
considerando che la creazione di imprese tramite aiuti troppo ingenti rischia di dar vita ad unità che non saranno in grado di svilupparsi, che non potranno sopravvivere senza aiuti complementari e che produrranno prodotti già eccedentari, i cui costi di smercio minaccerebbero di aggravare gli oneri del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia; che pertanto codesti aiuti sono tali da alterare le condizioni degli scambi in senso contrario all'interesse comune;
considerando che, inoltre, la sovvenzione per l'acquisto di frumento duro costituisce per le imprese beneficiarie un aiuto al funzionamento a carattere puramente conservativo; che sul piano generale la Commissione si è sempre opposta a tali aiuti, dato che normalmente essi non soddisfano le condizioni per poter fruire della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, poiché non sono atti ad agevolare lo sviluppo, come previsto in tale disposizione;
considerando che attualmente le imprese di tutti gli Stati membri si trovano in una situazione economica analoga, caratterizzata da un ristagno o da una diminuzione dei redditi e da costi di produzione in forte aumento; che, per la maggior parte dei prodotti agricoli, si registra altresì una forte, talvolta fortissima, concorrenza intracomunitaria; che, tenuto conto di questi elementi, gli aiuti in esame sono tali da alterare le condizioni degli scambi in senso contrario all'interesse comune;
considerando che, di conseguenza, non esiste alcun elemento che possa abilitare la Commissione a non applicare alle misure considerate il principio dell'incompatibilità, facendole beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
considerando che, tenuto conto di quanto precede gli aiuti di cui trattasi non soddisfano le condizioni occorrenti per fruire di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato;
considerando che la presente decisione non anticipa le conseguenze che la Commissione potrà eventualmente trarre, in materia di finanziamento della politica agraria comune da parte del FEAOG, dal versamento dei suddetti aiuti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La parte degli aiuti risultanti dall'applicazione degli articoli 39 e 42 della legge regionale siciliana 5 agosto 1982, n. 105, che supera il limite:
a) del 75 % della spesa ammessa per i progetti da realizzare in zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e facenti parte di programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77, oppure
b) del 50 % nelle altre zone o per progetti non facenti parte di siffatti programmi,
è incompatibile con il disposto dell'articolo 92 del trattato CEE e non può quindi essere concessa.
2. L'aiuto risultante dall'applicazione dell'articolo 51 della legge n. 105 è incompatibile con il disposto dell'articolo 92 del trattato e non può quindi essere concesso.
Articolo 2
Entro un termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarsi al disposto dell'articolo 1.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. C 201 del 28. 7. 1983, pag. 4.
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.
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