Avis juridique important
84/564/CEE: Decisione della Commissione del 12 settembre 1984 concernente la proposta del governo belga di prorogare il regime di aiuti a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 30/11/1984 pag. 0027 - 0029
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 1984
concernente la proposta del governo belga di prorogare il regime di aiuti a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti)
(84/564/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato, ai sensi delle disposizioni del suddetto articolo, gli interessati a presentare le loro osservazioni e dopo averne preso atto,
considerando quanto segue:
I
Con lettera del 2 dicembre 1983 il governo belga ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato l'intenzione di erogare a favore del settore tessile e dell'abbigliamento, nel 1984, aiuti nel quadro di un regime settoriale di aiuti.
Con telex del 22 dicembre 1983 alle autorità belghe sono state richieste ulteriori informazioni, in particolare in ordine allo stanziamento globale e alle modalità di applicazione del regime; tali informazioni sono state trasmesse con lettera del 28 dicembre 1983.
In base al regime di aiuti proposto, che sostituirà ed amplierà preesistenti regimi di aiuto in vigore negli anni 1982 e 1983, gli investimenti destinati all'ampliamento, all'ammodernamento ed alla conversione di imprese del settore tessile e dell'abbigliamento potrebbero beneficiare di sovvenzioni di importo pari fino al 7 % degli interessi su prestiti concessi ai tassi di mercato per il 75 % delle spese complessive di investimento e per una durata di 5 anni, oppure, nell'ipotesi in cui gli investimenti fossero effettuati con i mezzi propri dell'impresa, di sovvenzioni in contanti di ammontare equivalente alle sovvenzioni in conto interesse. I fondi complessivi stanziati per tale regime sarebbero pari a 1,3 miliardi di FB.
In base ad un primo esame, la Commissione ha rilevato che l'obiettivo della ristrutturazione del settore in questione, indicato dal governo belga quale giustificazone degli aiuti proposti, era già stato ampliamente realizzato grazie agli aiuti concessi nei due anni precedenti. La Commissione ha anche accertato che lo sviluppo economico dei settori in questione, particolarmente favorevole rispetto agli andamenti registrati negli altri paesi concorrenti della CEE, aveva determinato una situazione incui una proroga per un terzo anno dei regimi di aiuti preesistenti non avrebbe promosso sviluppi consoni all'interesse della Comunità.
La Commissione ha inoltre rilevato che il programma di aiuti notificato dal governo belga non rispettava determinate condizioni e determinati criteri definiti per gli aiuti a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento.
La Commissione ha pertanto ritenuto che il programma notificatole rischiava di alterare il commercio fra gli Stati membri ed era perciò incompatibile con il mercato comune, soprattutto in una situazone in cui il settore tessile e dell'abbigliamento attraversa gravi difficoltà nella maggior parte degli Stati membri. La Commissione ha di conseguenza avviato nei confronti del regime di aiuti in questione la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato ed ha invitato, con la lettera del 13 febbraio 1984, il governo belga a trasmetterle le proprie osservazioni al riguardo.
II
Presentando le proprie osservazioni con lettera del 2 marzo 1984, nel quadro della procedura prevista dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, il governo belga ha modificato la proposta iniziale ed ha chiesto una semplice proroga del regime di aiuti del 1983 a favore del settore tessile e dell'abbigliamento, con uno stanziamento complessivo di 1 miliardo di FB.
Tuttavia nelle proprie osservazioni il governo belga ha risposto soltanto ad una piccola parte delle obiezioni sollevate dalla Commissione ed in particolare non ha fornito nessuna giustificazone economica per la proroga prevista, giustificazione che la Commissione aveva chiesto in considerazione dei recenti positivi sviluppi del settore interessato.
Con lettera del 12 luglio 1984 il governo belga ha fornito ulteriori chiarimenti ed ha proposto uno stanziamento complessivo di 1,8 miliardi di FB.
Le osservazioni trasmesse da quattro altri Stati membri e da tre associazioni di imprese del settore, nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, condividevano il punto di vista della Commissione esprimendo gravi preoccupazioni per le misure di aiuto proposte. Tali osservazioni hanno sottolineato che il regime di aiuti era idoneo a falsare la concorrenza nel mercato comune in quanto avrebbe concesso ingiustificati vantaggi ai beneficiari in concorrenza con altri produttori di prodotti tessili e dell'abbigliamento nel mercato comune. Esse hanno altresì sottolineato il favorevole andamento del settore tessile e dell'abbigliamento in Belgio degli ultimi anni, per cui la concessione di ulteriori aiuti non appariva giustificata.
III
Poiché l'industria tessile e dell'abbigliamento versa nella maggior parte degli Stati membri in una situazione difficile caratterizzata da un'accesa concorrenza e da un elevato volume di scambi fra gli Stati membri, il programma di aiuti proposto dal governo belga è di natura tale da incidere negli scambi e falsare o minacciare di falsare la concorrenza fra gli Stati membri favorendo il settore belga del tessile e dell'abbigliamento ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.
A norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che presentano le caratteristiche da esso enunciate. Le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non in quello del beneficiario dell'aiuto. Tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo in sede di esame di qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso di applicazione dei regimi di aiuti generali. In particolare, esse sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che, senza l'aiuto, il semplice gioco delle forze di mercato non indurrebbe le imprese beneficiarie alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono.
Accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non contribuiscano a tale obiettivo equivarrebbe a concedere indebiti vantaggi a taluni Stati membri ed a tollerare che le condizioni degli scambi fra gli Stati membri siano alterate e la concorrenza falsata senza che ciò possa essere giustificato dall'interesse comunitario.
Nell'applicare i suddetti principi all'esame di regimi di aiuti, la Commissione deve verificare che esista da parte dell'impresa beneficiaria una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, ossia che quest'ultimo è necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati nell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE. Quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe ma serve a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria.
Nella fattispecie, l'esistenza di tale contropartita da parte delle imprese beneficiarie dell'aiuto non risulta.
Il governo belga non ha potuto fornire e la Commissione non ha potuto rilevare nessuna giustificazione in base alla quale stabilire che l'aiuto soddisfa alle condizioni per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.
Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, va osservato che il tenore di vita del Belgio non è anormalmente basso né vi è una grave forma di sottoccupazione ai sensi della lettera a), a causa del suo campo di applicazione, ossia del fatto che va a beneficio di imprese di un settore economico determinato, indipendentemente dalla loro localizzazione, il regime di aiuti non è inteso allo sviluppo di determinate regioni, come previsto dalla deroga di cui alla lettera c). Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che il regime di aiuti in questione non è inteso a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia belga. Benché l'economia del Belgio incontri difficoltà di ordine sociale ed economico, esse non sono fra le più gravi nella Comunità. In tale situazione il rischio di una spirale nella concessione degli aiuti pubblici è fra i più diretti e più che mai qualsiasi aiuto può incidere sugli scambi fra Stati membri.
Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », dall'esame degli effetti prodotti dai due precedenti regimi di aiuti settoriali in vigore nel 1982 e nel 1983 emerge che entrambi i programmi hanno avuto risultati molto positivi, dato che la recente evoluzione e l'attuale situazione dell'industria belga del tessile e dell'abbigliamento, soprattutto se confrontate con quelle dei concorrenti di altri Stati membri della CEE, sono eccezionalmente favorevoli. In Belgio la produzione del settore tessile e dell'abbigliamento è aumentata mentre nella maggior parte degli altri Stati membri è continuato il declino registrato negli ultimi anni. Anche altri indicatori economici, come il grado di utilizzazione degli impianti, la lunghezza del periodo di attività garantita dal portafoglio ordini, il fatturato, le esportazioni e in particolare gli investimenti sottolineano la favorevole situazione economica dell'industria belga del tessile e dell'abbigliamento. Parallelamente è stato arrestato e parzialmente rovesciato il negativo andamento dell'occupazione in atto da lungo tempo e inoltre la quota parte del Belgio nella produzione complessiva della Comunità aumentata.
Deve pertanto concludersi che le provvidenze erogate nel quadro dei due regimi precedenti hanno largamente realizzato gli obiettivi prefissati della ristrutturazione del settore belga del tessile e dell'abbigliamento e gli hanno manifestamente conferito quel livello di competitività necessario per assicurarne il successo e l'efficienza economico-finanziaria sul mercato internazionale del tessile e dell'abbigliamento.
In queste condizioni, la concessione di ulteriori aiuti a favore del settore belga del tessile e dell'abbigliamento risponderebbe esclusivamente ad un interesse nazionale belga anziché promuovere uno sviluppo consono all'interesse della Comunità.
Inoltre il programma di aiuti proposto, abbassando artificialmente le spese di investimento delle imprese del settore interessato, indebolirebbe la posizione concorrenziale di altri produttori del settore tessile e dell'abbigliamento nel mercato comune ed avrebbe pertanto come conseguenza una distorsione della concorrenza ed una compressione dei prezzi, a detrimento e con il rischio di una eventuale scomparsa dal mercato di produttori che sono sinora riusciti a sopravvivere grazie a ristrutturazioni ed a miglioramenti della produttività e della qualità realizzati con mezzi propri. Va inoltre osservato che la produzione del settore belga del tessile e dell'abbigliamento che verrebbe presumibilmente sovvenzionata è esportata essenzialmente negli altri Stati membri, e ciò in una situazione in cui la domanda è nella migliore delle ipotesi in ristagno, con la conseguenza che è alquanto improbabile che non vi sia un'incidenza sulle condizioni degli scambi.
Di conseguenza il progetto di aiuti in questione, data la mancanza di qualsiasi contropartita di interesse comunitario, in un settore in cui inoltre la concorrenza è molto vivace nel mercato comune, rischia di incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. Esso non soddisfa pertanto alle condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Belgio non può dare esecuzione al proprio progetto, notificato alla Commissione con lettera del 2 dicembre 1983 e modificato con lettere del 2 marzo e del 12 luglio 1984, nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, che prevede la concessione, nel corso del 1984 di aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento nel quadro di un regime settoriale. Articolo 2
Il Regno del Belgio informa la Commissione nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1984.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
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