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84/566/CEE: Decisione della Commissione del 16 novembre 1984 che autorizza il Regno Unito ad applicare misure di sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia e della Cecoslovacchia e immessi in libera pratica nella Comunità (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 30/11/1984 pag. 0031 - 0032
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 1984
che autorizza il Regno Unito ad applicare misure di sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia e della Cecoslovacchia e immessi in libera pratica nella Comunità
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(84/566/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,
vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri (1), in particolare gli articoli 1 e 2,
considerando che a norma della decisione 80/47/CEE gli Stati membri possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni solo previa autorizzazione della Commissione;
considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 (2), relativo alle norme di salvaguardia previste dall'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, con i regolamenti (CEE) n. 1258/84 (3), e (CEE) n. 2021/84 (4) la Commissione ha sottoposto a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari di questo paese terzo;
considerando che dette misure di salvaguardia sono state autorizzate a causa del massiccio e rapido aumento delle importazioni e del pregiudizio che ne è derivato per la produzione comunitaria;
considerando che, a seguito delle misure di protezione di cui sopra, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili in oggetto originari della Turchia è sottoposta a restrizioni quantitative sino al 31 dicembre 1984;
considerando che l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti tessili originari della Cecoslovacchia è oggetto, tra l'altro, di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese; che nell'ambito di detto accordo la Cecoslovacchia si è impegnata a prendere tutte le disposizioni necessarie per limitare a determinati massimali le sue esportazioni dei prodotti in oggetto destinati alla Comunità;
considerando che, al fine di attuare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con il regolamento (CEE) n. 3762/83 (5) il Consiglio ha instaurato un regime comune da applicare specificamente all'importazione di taluni prodotti tessili,
considerando che, a causa delle diverse condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore dell'industria, il massimale comunitario è stato suddiviso tra gli Stati membri tenendo conto di questi elementi; che la quota assegnata al Regno Unito ammonta a 62 tonnellate per il 1984,
considerando che le norme che disciplinano le importazioni di questi prodotti tessili differiscono nei vari Stati membri e che queste disparità possono provocare deviazioni di traffico;
considerando che, per individuare rapidamente le deviazioni di traffico atte ad agggravare o a causare difficoltà economiche nel settore in questione a norma dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, il governo del Regno Unito ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a instaurare una sorveglianza intracomunitaria preliminare sulle importazioni dei prodotti tessili originari della Turchia che rientrano nelle categorie 2, 4, 6, 9, 13, 20, 32 e 83 di quelli originari della Cecoslovacchia che rientrano nella categoria 90 e immessi in libera pratica negli altri Stati membri;
considerando che la Commissione ha esaminato se le importazioni in questione possono essere oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria a norma dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE;
considerando che dall'esame risulta che quanto ai prodotti tessili di cui alle categorie 2, 4, 6, 9, 32, 83 e 90 sussiste il rischio che, attraverso gli altri Stati membri, si verifichino deviazioni di traffico atte a compromettere gli obiettivi perseguiti dai provvedimenti di cui sopra e ad aggravare o prolungare le difficoltà economiche del settore di produzione interessato;
considerando che è pertanto necessario autorizzare il Regno Unito a istituire, per un certo periodo, una sorveglianza intracomunitaria preliminare sulle importazioni dei prodotti tessili in oggetto, originari della Turchia e della Cecoslovacchia e immessi in libera pratica negli altri Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma della decisione 80/47/CEE il Regno Unito è autorizzato a instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni dei prodotti tessili di cui alle categorie indicate in allegato, originari della Turchia e della Cecoslovacchia e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.
Questa autorizzazione è limitata al 31 dicembre 1984 per i prodotti originari della Turchia e al 30 giugno 1985 per i prodotti originari della Cecoslovacchia.
Articolo 2
Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1984.
Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente
(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.
(3) GU n. L 122 dell'8. 5. 1984, pag. 5.
(4) GU n. L 187 del 14. 7. 1984, pag. 51.
(5) GU n. L 380 del 31. 12. 1983, pag. 1.
ALLEGATO
Prodotti tessili
per i quali sono state stabilite categorie (1)
1.2 // // // Categoria // Paese d'origine // // // 2 // Turchia // 4 // Turchia // 6 // Turchia // 9 // Turchia // 32 // Turchia // 83 // Turchia // 90 // Cecoslovacchia // //
(1) Vedi definizione riportata nel regolamento (CEE) n. 3762/83 del Consiglio (GU n. L 380 del 31. 12. 1983).
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