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Direttiva 84/568/CEE del Consiglio del 27 novembre 1984 relativa agli obblighi reciproci degli organismi di assicurazione crediti all'esportazione degli Stati Membri che operano per conto o con il sostegno dello Stato, oppure degli enti pubblici che agiscono in luogo di tali organismi, per quanto riguarda le garanzie congiunte di un contratto che comporta una o pið subforniture in uno o pið Stati Membri delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0024 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0162
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 21 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 21 pag. 0096
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1984
relativa agli obblighi reciproci degli organismi di assicurazione crediti all'esportazione degli Stati membri che operano per conto o con il sostegno dello Stato, oppure degli enti pubblici che agiscono in luogo di tali organismi, per quanto riguarda le garanzie congiunte di un contratto che comporta una o più subforniture in uno o più Stati membri delle Comunità europee
(84/568/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'assicurazione e il finanziamento delle esportazioni incidono sui flussi commerciali internazionali e in quanto tali costituiscono uno strumento efficace di politica commerciale;
considerando che, in seguito alla crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri, si manifesta una tendenza all'aumento delle operazioni di esportazione effettuate in collaborazione da più imprese di diversi Stati membri;
considerando che la cooperazione costituisce un fattore di primo piano, se non determinante, ai fini della competitività delle esportazioni comunitarie sui mercati dei paesi terzi;
considerando che è quindi opportuno promuovere tale cooperazione, in particolare nel settore delle cessioni di contratti;
considerando che le divergenze tra i regimi in materia di garanzie e di finanziamento all'esportazione attualmente in vigore negli Stati membri possono provocare difficoltà ai fini della realizzazione delle suddette operazioni di esportazione;
considerando che l'assicurazione congiunta è una formula di collaborazione tra gli assicuratori crediti dei vari Stati membri che consente alle imprese degli stessi di cooperare nel settore delle esportazioni;
considerando che è pertanto opportuno prendere provvedimenti ai fini di un efficace funzionamento di questa formula di collaborazione tra assicuratori crediti;
considerando infine che i sistemi di garanzia e di finanziamento vigenti negli Stati membri hanno ripercussioni dirette sul funzionamento del mercato comune e che sembra utile applicare questa formula di collaborazione anche nel campo degli scambi intracomunitari; che l'esecuzione della presente direttiva non comporta tuttavia nessuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri e che pertanto non è obbligatorio consultare il Parlamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Gli Stati membri vigilano a che gli organismi di assicurazione crediti all'esportazione, che operano per conto o con il sostegno dello Stato, oppure i servizi pubblici che intervengono in luogo di tali organismi, rispettino, per quanto riguarda gli obblighi reciproci, le disposizioni della convenzione tipo in allegato, qualora deliberino di assumere, congiuntamente ad un organismo oppure ad un servizio pubblico di un altro Stato membro, garanzie relative ad un contratto che comporta una o più subforniture in uno o più Stati membri.
2. Le disposizioni in allegato non escludono l'adozione, da parte degli organismi o dei servizi di cui al paragrafo 1, di disposizioni supplementari, che non influiscano sull'essenza delle disposizioni di cui in allegato, all'atto della loro applicazione a ciascuna operazione particolare.
Articolo 2
Due anni dopo l'attuazione della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione sull'esperienza acquisita in sede di applicazione delle disposizioni in allegato.
Proposte di modifica di dette disposizioni possono essere presentate dalla Commissione in qualsiasi momento.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni dell'allegato entro sei mesi dalla notifica (1) della presente direttiva.
Essi comunicano alla Commissione tali misure.
Articolo
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. BARRY
(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 dicembre 1984.
ALLEGATO
CONVENZIONE TIPO
Articolo 1
Campo d'applicazione
Le disposizioni in appresso hanno lo scopo di definire gli obblighi reciproci degli assicuratori crediti all'esportazione della Comunità economica europea nei casi in cui:
- un'impresa detta « contraente principale » cede a una o più imprese dette « subcontraenti » di uno o più paese della Comunità economica europea, un contratto da cui derivi un credito all'esportazione di cui essa è l'unica titolare, concluso con una ditta denominata « l'acquirente », situata:
- in un paese che non fa parte della Comunità economica europea;
- o in uno Stato membro della Comunità economica europea che non sia quello in cui siano situati il contraente principale e il/i subcontraente/i;
- il contraente principale si è impegnato a versare al/ai subcontraente/i la quota spettante a quest'ultimo/questi ultimi delle somme che gli sono state pagate dall'acquirente, nonché a compiere tutte le formalità eventualmente necessarie per trasferire la parte delle somme pagate dall'acquirente che spettano al/ai subcontraente/i;
- non esiste nessun vincolo giuridico tra il/i subcontraente/i e l'acquirente;
- l'assicuratore crediti del contraente principale detto « assicuratore principale » e lo/gli assicuratore/i crediti del/dei subcontraente/i detto/detti « assicuratore/i congiunto/i » sono disposti a garantire, ciascuno secondo le condizioni abituali delle rispettive polizze, la parte del contratto eseguita nei rispettivi paesi contro i rischi definiti da loro stessi in occasione di ciascun accordo particolare.
Gli accordi che i suddetti assicuratori crediti all'esportazione concluderanno in ciascun caso particolare, circa il rilascio di garanzie congiunte a un contraente principale e a uno o più subcontraenti, saranno soggetti alle dispsosizioni generali di cui agli articoli seguenti.
Articolo 2
Oblighi dell'assicuratore principale
L'assicurazione principale, poiché risulta essere il solo a gestire il rischio, ivi compresa la parte del subfornitore, si impegna:
a) a garantire il contraente principale, limitatamente alla parte di quest'ultimo nel contratto, contro i rischi da lui stesso definiti in occasione di ciascun accordo particolare;
b) a non accettare modifiche a nessuna delle modalità di esecuzione del subcontratto (ammontare, consegna, pagamento, ecc.) ovvero del contratto intercorso tra il contraente principale e il/i subcontraente/i per l'esecuzione di detto contratto, senza il consenso dello/degli assicuratore/i congiunto/i;
c) a non far valere la perdita del diritto all'indennità risultante dalla polizza rilasciata al contraente principale, per colpa di quest'ultimo, senza informare lo/gli assicuratore/i congiunto/i;
d) a non far valere la perdita della polizza senza informarne lo/gli assicuratore/i congiunto/i;
e) ad informare lo/gli assicuratore/i congiunto/i di tutto quanto venisse a sua conoscenza e fosse suscettibile di modificare la natura o l'importanza del rischio o di causare un sinistro;
f) in caso di sinistro o di minaccia di sinistro, a consultare lo/gli assicuratore/i congiunto/i sui provvedimenti da adottare; la decisione di riconoscere lo stato di sinistro dovrebbe, nella misura del possibile, essere presa di comune accordo, mentre l'ammontare delle indennità e le relative modalità di liquidazione sarebbero fissati conformemente alle clausole di ciascuna polizza;
g) in caso di sinistro, ad adottare i provvedimenti necessari, o ad esigere che il contraente principale li adotti, per ricuperare gli importi non pagati e a riversare allo/agli assicuratore/i congiunto/i la parte spettante delle somme recuperate, nonché a svolgere le formalità eventualmente necessarie per il trasferimento di tale/i parte/i. I costi di ricupero sostenuti dall'assicuratore principale saranno ripartiti fra i due assicuratori proporzionalmente alle parti del contratto coperto;
h) in caso di liberazione dalla garanzia da lui assunta nei confronti del contraente principale, a compiere ogni sforzo per conformarsi agli obblighi previsti nel presente articolo. Articolo 3
Obblighi di ciascuno degli assicuratori congiunti
Ciascuno degli assicuratori congiunti si impegna, per quanto lo riguarda:
a) a garantire il subcontraente del proprio paese, limitatamente alla parte che questi ha nel contratto, contro i rischi da lui stesso definiti all'atto di ciascun accordo particolare;
b) a non accettare nessuna modifica del subcontratto stipulato tra il contraente principale e il/i subcontraente/i per l'esecuzione del contratto concluso con l'acquirente, senza il consenso dell'assicuratore principale;
c) a non far valere la perdita del diritto all'indennità risultante dalla polizza rilasciata al subcontraente per colpa di quest'ultimo, senza informarne l'assicuratore principale;
d) a non far valere l'estinzione della polizza senza informarne l'assicuratore principale;
e) ad informare l'assicuratore principale di tutto quanto venisse a sua conoscenza e fosse suscettibile di modificare la natura o l'importanza del rischio o di causare un sinistro;
f) in caso di liberazione dalla garanzia assunta nei confronti dell'assicuratore congiunto, a compiere ogni sforzo per conformarsi agli obblighi previsti nel presente articolo.
Articolo 4
Consolidamento
In caso di accordo di consolidamento del debito del paese acquirente, l'assicuratore principale e lo/gli assicuaratore/i congiunto/i procedono a consultazioni sui modi e sui mezzi per risolvere i problemi specifici generati dall'accordo di consolidamento.
Articolo 5
Operazioni di credito all'acquisto
Gli assicuratori crediti della Comunità che ritengono che i loro sistemi di credito all'acquisto siano sufficientemente compatibili possono inoltre convenire di aprire o di garantire un solo credito all'acquisto per l'insieme del contratto, nel qual caso le disposizioni degli articoli precedenti si applicano per analogia.
Articolo 6
Arbitrato
Ogni controversia derivante dalla presente convenzione che non abbia potuto essere conciliata dalle parti, è sottoposta ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna delle parti in causa designa un arbitro. Il terzo arbitro è designato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee e svolge le funzioni di presidente del collegio arbitrale. La procedura è disciplinata dal regolamento di conciliazione e d'arbitrato della Camera di commercio internazionale.
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