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Regolamento (CEE) n. 3205/84 del Consiglio del 6 novembre 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di acquaviti di prugne "Sljivovica", della sottovoce ex 22.09 C IV a) della tariffa doganale comune, originarie della Iugoslavia (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 23/11/1984 pag. 0001 - 0006
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3205/84 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 1984
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di acquaviti di prugne « Sljivovica » , della sottovoce ex 22.09 C IV a ) della tariffa doganale comune , originarie della Iugoslavia ( 1985 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' articolo 21 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale ( 1 ) prevede che le acquaviti di prugne commercializzate sotto il nome di Sljivovica , della sottovoce ex 22.09 C IV a ) della tariffa doganale comune , originarie della Iugoslavia , siano ammesse all ' importazione nella Comunità a dazio doganale pari a 0,3 ECU per % vol di alcole e per hl + 3 ECU l ' hl nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 5 420 ettolitri ; che detti prodotti devono essere accompagnati da un certificato di autenticità ; che occorre aprire il contingente tariffario in questione per l 'anno 1985 ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione nel contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione fra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Iugoslavia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando tuttavia che non sono disponibili , nù a livello comunitario nù a livello nazionale , dati statistici e che quindi non può essere avanzata alucna previsione valida di importazione ; che , su tale base , è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingentali in quote iniziali , ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di dette prodotti sui mercati dei vari Stati membri ;
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri , occorre suddividere in due parti il volume del contingente , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 75 % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall 'unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 , è aperto un contingente tariffario comunitario di 5 420 ettolitri di acquaviti di prugne commercializzate sotto il nome di Sljivovica , presentate in recipienti di 2 litri o meno , della sottovoce ex 22.09 C IV a ) della tariffa doganale comune , originarie della Iugoslavia .
2 . Nel limite di tale contingentale tariffario , il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso a 0,3 ECU per % vol di alcole e per hl + 3 ECU l ' hl .
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia contenute nell ' atto di adesione del 1979 e nel regolamento ( CEE ) n . 287/82 ( 2 ) .
3 . All ' importazione tali prodotti devono essere accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dalla competente autorità iugoslava conformemente al modello allegato al presente regolamento .
Articolo 2
1 . Una prima parte di 4 060 ettolitri del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide fino al 31 dicembre 1985 , ammontano a :
( in ettolitri )
Benelux * 200 *
Danimarca * 100 *
Germania * 3 735 *
Grecia * 5 *
Francia * 5 *
Irlanda * 5 *
Italia * 5 *
Regno Unito * 5 *
2 . La seconda parte , di 1 360 ettolitri , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 1 , o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrontondata all ' unità superiore , semprechù la riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1985 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1985 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1985 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest ' ultima rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1985 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1985 incluso e imputato sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1985 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile , e a tal fine ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura della aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni de immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Su richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborato strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 6 novembre 1984 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . O ' KEEFFE
( 1 ) GU n . L 41 del 14 . 2 . 1983 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 30 del 6 . 2 . 1982 , pag . 1 .
ALLEGATO : vedi G.U .
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