Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3207/84 del Consiglio del 6 novembre 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d' origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 23/11/1984 pag. 0013 - 0018
++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3207/84 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 1984
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d ' origine , della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , originari della Iugoslavia ( 1985 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' articolo 22 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ( 1 ) , prevede che taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , originari della Iugoslavia , specificati nell ' accordo informa di scambio di lettere del 18 luglio 1983 sono ammessi all ' importazione nella Comunità a dazi doganali pari al 70 % dei dazi della tariffa doganale comune nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 12 000 ettolitri ; che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno e accompagnati da un certificato di denominazione d ' origine conforme al modello che figura nell ' allegato del presente regolamento ; che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario di 12 000 ettolitri per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 ;
considerando che i vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento ; che affinchù essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere rispettato l ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1208/84 ( 3 ) ;
considerando che è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , fondato sulla ripartizione tra gli Stati membri , sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dalla Iugoslavia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Iugoslavia , alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri * 1981 * 1982 * 1983 *
Benelux * 7,6 * 8,8 * 7,6 *
Danimarca * 20,1 * 39,1 * 0,5 *
Germania * 50,0 * 42,4 * 80,4 *
Grecia * 0,0 * 0,0 * 0,0 *
Francia * 3,8 * 3,5 * 5,9 *
Irlanda * 0,5 * 0,4 * 0,3 *
Italia * 1,7 * 1,5 * 1,2 *
Regno Unito * 16,3 * 4,3 * 4,1 *
considerando che , tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione , e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 15,6 *
Danimarca * 26,3 *
Germania * 37,4 *
Grecia * 0,4 *
Francia * 3,5 *
Irlanda * 1,4 *
Italia * 1,4 *
Regno Unito * 14,0 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri , occorre suddividere il volume contingentale in due parti , ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % del volume contingentale ;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi o più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;
considerando che se , ad una data determinata del periodo contingentale , una cospicua rimanenza dell ' aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro , tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 1985 , i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sotto indicati , originari della Iugoslavia , sono sospesi ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 12 000 ettolitri :
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * *
* C . altri : * *
* I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti contenenti : * *
* ex a ) 2 litri o meno : * *
* - Vini con le seguenti denominazioni di origine : * *
* - Ljutomersko - Ormo*ke gorice , La*ki Rizling * *
* - Ohrid , Merlot * *
* - Herzùgovina - Mostar : * *
* - *ilavka * *
* - Blatina * *
* - Fru*ka Gora , Talijanski Rizling * *
* - Oplenac , Lipovac * *
* - Istra , Merlot * *
* - Tikve* : * *
* - Krater * *
* - Krato*ija * *
* - Strednja i ju*na dalmacija : * *
* - Dinga* * *
* - K*stelet * *
* - Crna Gora , Vranac * 10,1 ECU/hl *
* II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *
* ex a ) 2 litri o meno : * *
* - Vini con le seguenti denominazioni di origine : * *
* - Ljutomersko - Ormo*ke gorice , La*ki Rizling * *
* - Ohrid , Merlot * *
* - Herzùgovina - Mostar : * *
* - *ilavka * *
* - Blatina * *
* - Fru*ka Gora , Talijanski Rizling * *
* - Oplenac , Lipovac * *
* - Istra , Merlot * *
* - Tikve* : * *
* - Krater * *
* - Krato*ija * *
* - Strednja i ju*na dalmacija : * *
* - Dinga* * *
* - K*stelet * *
* - Crna Gora , Vranac * 11,8 ECU/hl *
2 . Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell ' atto di adesione del 1979 e nel regolamento ( CEE ) n . 287/82 ( 4 ) .
3 . I vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento . Affinchù essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere rispettato l ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 .
4 . All ' importazione , ciascuno di tali vini dev ' essere accompagnato da un certificato di denominazione d ' origine rilasciato dalle competenti autorità iugoslave , conformemente al modello allegato al presente regolamento .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario fissato all ' articolo 1 è diviso in due parti .
2 . La prima parte di 9 600 ettolitri è suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide fino al 31 dicembre 1985 , ammontano a :
( in ettolitri )
Benelux * 1 500 *
Danimarca * 2 520 *
Germania * 3 600 *
Grecia * 35 *
Francia * 335 *
Irlanda * 135 *
Italia * 135 *
Regno Unito * 1 340 *
3 . La seconda parte del contingente , pari a 2 400 ettolitri , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 2 , o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , viene utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mendiante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo l ' esaurimento della quota iniziale di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della sua quota iniziale .
3 . Se , dopo l ' esaurimento della seconda quota di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .
Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicate il presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1985 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1985 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 settembre 1985 ecceda il 20 % del volume iniziale . Può essere versato un quantitativo superiore , se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1985 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1985 e imputate al contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio , in base alle notifiche pervenute , sul grado di esaurimento della riserva .
La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1985 sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla loro parte maggiorata del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
Articolo 8
Gli Stati membri informano la Commissione , su richiesta di questa , sulle importazioni effettivamente imputate alle loro quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l ' osservanza del presente regolamento .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 6 novembre 1984 ;
Per il Consiglio
Il Presidente
J . O'KEEFFE
( 1 ) GU n . L 41 del 14 . 2 . 1983 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 115 dell ' 1 . 5 . 1984 , pag . 77 .
( 4 ) GU n . L 30 del 6 . 2 . 1982 , pag . 1 .
ALLEGATO : vedi G.U .
Top