Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3209/84 del Consiglio del 6 novembre 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 23/11/1984 pag. 0023 - 0026
++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3209/84 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 1984
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi , della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune , originari di Cipro ( 1985 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il protocollo complementare all ' accordo che istituisce un ' associazione tra la Comunità economica europea e Cipro ( 1 ) è scaduto il 31 dicembre 1980 ; che per non interrompere le sue relazioni commerciali con questo paese la Comunità ha reso applicabile per l ' anno 1984 le disposizioni del protocollo suddetto on il regolamento ( CEE ) n . 3700/83 del Consiglio , del 22 dicembre 1983 , che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro ( 2 ) ;
considerando che , nell ' attesa della definizione di un regime da applicare dopo il 31 dicembre 1984 , occorre prorogare a titolo provvisorio , per il 1985 , il regime che la Comunità applica attualmente al regime degli scambi con Cipro sulla base del protocollo complementare suddetto ;
considerando che il protocollo complementare suddetto prevede l ' apertura in un contingente tariffario comunitario annuale di 2 500 000 ettolitri di vini liquorosi della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune , originari di Cipro , a dazi doganali pari al 30 % dei dazi della tariffa doganale comune ; che occorre aprire il contingente tariffario comunitario per il periodo al 1° gennaio al 31 dicembre 1985 ;
considerando che l ' ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come « vini liquorosi » nel documento V . I . 1 previsto dal regolamento ( CEE ) n . 2115/76 ( 3 ) ;
considerando che i vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento ; che , affinchù essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere rispettato l ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1208/84 ( 5 ) ;
considerando che occorre garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente , nonchù l ' applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente , tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile l ' effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando tuttavia che non sono disponibili - nù a livello comunitario nù a livello nazionale - dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione ; che , su tale base , è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingentali in aliquote iniziali , ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri ;
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , è opportuno dividere il contingente in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 85 % circa del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementari dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita , e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 , i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati , originari di Cipro , sono sospesi ai livelli indicati a fronte di ciascuno di essi , nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume globale di 2 500 000 ettolitri :
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi *
22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) * *
* C . Altri : * *
* I . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *
* ex a ) due litri o meno : * *
* - Vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % vol * 5,0 ECU/hl *
* ex b ) più di due litri : * *
* - Vini liquorosi con titolo alcolometrico di 15 % vol * 3,9 ECU/hl *
* III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti : * *
* a ) due litri o meno : * *
* ex 2 . altri : * *
* - Vini liquorosi * 6,1 ECU/hl *
* b ) più di due litri : * *
* ex 3 . altri : * *
* - Vini liquorosi * 5,0 ECU/hl *
* IV . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * *
* a ) due litri o meno : * *
* ex 2 . altri : * *
* - Vini liquorosi * 6,9 ECU/hl *
* b ) più di due litri : * *
* ex 3 . altri : * *
* - Vini liquorosi * 6,9 ECU/hl *
Nei limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento .
2 . L ' ammissione di tali vini al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che essi siano designati come « vini liquorosi » nel documento V . I . I . previsto dal regolamento ( CEE ) n . 2115/76 .
3 . I vini in parola sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento . Affinchù essi siano ammessi al beneficio del detto contingente tariffario , deve essere rispettato l ' articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 è diviso in due parti .
2 . La prima parte di 212 060 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote , che fermo restando il disposto dell ' articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1985 , ammontano a :
* ( in ettolitri ) *
Benelux * 2 000 *
Danimarca * 2 000 *
Germania * 4 000 *
Grecia * 20 *
Francia * 20 *
Irlanda * 2 000 *
Italia * 20 *
Regno Unito * 202 000 *
3 . La seconda parte , pari a 37 940 ettolitri , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l ' articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .
2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .
3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che non saranno esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate a norma dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1985 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1985 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1985 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1985 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1985 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù , se del caso , la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .
Articolo 6
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa , non appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1985 , dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile , e a tal fine ne precisa i quantitativi allo Stato membro che procede a quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura della quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate .
3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione in libera pratica .
Articolo 8
A richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loto quote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 6 novembre 1984 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . O ' KEEFFE
( 1 ) GU n . L 172 del 28 . 6 . 1978 , pag . 2 .
( 2 ) GU n . L 369 del 30 . 12 . 1983 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 237 del 28 . 8 . 1976 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 115 dell ' 1 . 5 . 1984 , pag . 77 .
Top