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Regolamento (CEE) n. 3213/84 del Consiglio del 6 novembre 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazione e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 23/11/1984 pag. 0035 - 0037
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3213/84 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 1984
recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazione e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia ( 1985 )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia ( 1 ) prevede che le preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia , possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale ; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia ; che , poichù , questo scambio non ha ancora avuto luogo , occorre prorogare sino al 31 dicembre 1985 il regime comunitario applicato nel 1984 ; che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario per un volume di 100 tonnellate in esenzione da dazio ; che tale contingente tariffario è valido dal 1° gennaio 1985 fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 18 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all ' applicazione di un regime comunitario d ' importazione per i prodotti in questione , e comunque non oltre il 31 dicembre 1985 ;
considerando che è necessario garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario fondato sulla ripartizione fra Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per ripsecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolata , da un lato , in base a dati statici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in prevenienza dalla Tunisia , durante un periodo di riferimento rappresentativo e , dall ' altro , in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;
considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Tunisia , alle percentuali indicate in appresso :
Stati membri * 1981 * 1982 * 1983 *
Benelux * - * - * - *
Danimarca * - * - * - *
Germania * - * - * - *
Grecia * - * - * - *
Francia * - * 100 ( = 14 t ) * - *
Irlanda * - * - * - *
Italia * - * - * - *
Regno Unito * - * - * - *
considerando che tali dati non possono essere considerati rappresentativi per servire di base ad una ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri ; che la stima delle importazioni degli Stati membri per l ' anno 1985 si rivela difficile a causa del loro carattere irregolare negli anni precedenti ; che , per ripartire equamente il volume contingentale , le percentuali di partecipazione iniziale a tale volume possono approssimativamente determinarsi come segue :
Benelux * 8 *
Danimarca * 4 *
Germania * 16 *
Grecia * 2 *
Francia * 50 *
Irlanda * 2 *
Italia * 2 *
Regno Unito * 16 *
considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occorre dividere il volume contingentale in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la secondo una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occore fissare la prim parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingentale ;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al preliev di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sono al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;
considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva , al fine di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;
considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri .
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
A decorrere dal 1° gennaio 1985 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 18 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all ' applicazione di un regime comunitario di importazione , e comunque non oltre il 31 dicembre 1985 , un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate in esenzione da dazi è aperto nella Comunità per le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia .
Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell ' atto di adesione del 1979 e nel regolamento ( CEE ) n . 1080/83 ( 2 ) .
Articolo 2
1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 è diviso in due parti .
2 . Una prima parte di 50 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 sono valide sino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 , ammontano ai quantitativi indicati in appresso :
( in tonnellate )
Benelux * 4 *
Danimarca * 2 *
Germania * 8 *
Grecia * 1 *
Francia * 25 *
Irlanda * 1 *
Italia * 1 *
Regno Unito * 8 *
3 . La seconda parte , rappresentata da una quantità di 50 tonnellate , costituisce la riserva .
Articolo 3
1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 2 , o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la riserva lo permetta .
2 . Se , dopo ave esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , la prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale .
3 . Se , dopo aver esaurito la secondo aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .
4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 .
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° ottobre 1985 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1985 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest ' ultima rischi di non essere utilizzata .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1985 , il totale delle importazioni dei prodotti i questione , effettuate fino al 15 settembre 1985 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù , eventualmente , la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte degli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .
Essa informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1985 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .
Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .
Articolo 7
1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .
2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .
3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione , originari della Tunisia , presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .
Articolo 8
A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .
Articolo 10
Il presente regolamento entra il vigore il 1° gennaio 1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . O'KEEFFE
( 1 ) GU n . L 265 del 27 . 9 . 1978 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 120 del 6 . 5 . 1983 , pag . 1 .
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