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Regolamento (CEE) n. 3275/84 del Consiglio del 22 novembre 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le "peci resinose") della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 24/11/1984 pag. 0001 - 0003
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3275/84 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (1985)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
considerando che la produzione di colofonie della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune, nella Comunità, è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che è quindi opportuno aprire un contingente tariffario comunitario a dazio zero per le colofonie nei limiti di un volume adeguato; che, per non compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto e per assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e della sicurezza soddisfacente dell'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno fissare il volume del contingente tariffario comunitario a 8 000 tonnellate;
considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a prospettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi non preferenziali durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi;
considerando che, in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione in provenienza da paesi terzi che non beneficiano di un regime tariffario o preferenziale equivalente si sono sviluppate come segue nel corso del 1981, 1982 e 1983 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità, le percentuali indicate nella seguente tabella:
1.2,3.4,5.6,7 // // // // // Stato membro // 1981 // 1982 // 1983 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // // in t // in % // in t // in % // in t // in % // // // // // // // // Benelux // 3 749 // 31,69 // 1 120 // 16,82 // 1 393 // 20,63 // Danimarca // 77 // 0,65 // 213 // 3,20 // 269 // 3,99 // Germania // 2 594 // 21,93 // 3 105 // 46,62 // 1 929 // 28,58 // Grecia // 0 // 0 // 0 // 0 // 0 // 0 // Francia // 3 062 // 25,88 // 213 // 3,20 // 814 // 12,05 // Irlanda // 0 // 0 // 0 // 0 // 16 // 0,23 // Italia // 204 // 1,73 // 120 // 1,80 // 467 // 6,92 // Regno Unito // 2 144 // 18,12 // 1 889 // 28,36 // 1 863 // 27,60 // // // // // // //
considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1985, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue:
Benelux 24,80
Danimarca 1,53
Germania 30,87
Grecia 0,08
Francia 13,33
Irlanda 0,05
Italia 3,12
Regno Unito 26,22
considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 94 % circa del volume contingentale;
considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necesario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare della riserva; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri;
considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante dell'aliquota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per le colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 8 000 tonnellate.
2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali secondo un altro regime preferenziale non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto.
3. Nei limiti del suddetto contingente tariffario, la Grecia applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia fissate nell'atto di adesione del 1979.
Articolo 2
1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti.
2. La prima parte, di 7 500 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote, che fatto salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1985, ammontano a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 1 860 // Danimarca // 115 // Germania // 2 315 // Grecia // 6 // Francia // 1 000 // Irlanda // 4 // Italia // 234 // Regno Unito // 1 966
3. La seconda parte, di 500 tonnellate, costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 - o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
2. Se, una volta esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 2,5 % della propria aliquota iniziale. 3. Se, una volta esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.
Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1985.
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1985, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1985, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1985, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1985 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.
La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1985, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3.
Articolo 8
A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per la corretta applicazione del presente regolamento.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
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