Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3283/84 della Commissione del 23 novembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 3675/83, recante modalità d' applicazione del regime d' importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1984, 1985 e 1986
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 24/11/1984 pag. 0020 - 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0199
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0199
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3283/84 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 1984
che modifica il regolamento (CEE) n. 3675/83, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1984, 1985 e 1986
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), in particolare l'articolo 2,
considerando che, in sede di applicazione dell'accordo concluso fra la Tailandia e la Comunità economica europea per la produzione, la commercializzazione e gli scambi di manioca (4), sino al 1986, si è constatata la necessità di completare la procedura di rilascio dei titoli istituita con regolamento (CEE) n. 3675/83 della Commissione (5); che, per una migliore gestione del regime in causa, rispettando peraltro le disposizioni del suddetto accordo, occorre esigere dalle autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione, la comunicazione di informazioni supplementari sui quantitativi di manioca effettivamente importati nella Comunità, affinché sia possibile rilasciare in un secondo tempo titoli di esportazione corrispondenti ai quantitativi scaricati nella Comunità, che possono essere superiori o inferiori ai quantitativi indicati sul titolo d'importazione;
considerando che, ai fini di una gestione corretta e per tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regime d'importazione della manioca originaria della Tailandia, appare opportuno attenuare alcuni dei controlli in vigore;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3675/83 è modificato come segue:
1. Il testo del'attuale articolo 4 diventa il paragrafo 1 dello stesso articolo.
2. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 2:
« 2. Ove si constati che i quantitativi effettivamente scaricati superano quelli risultanti dalla somma dei titoli d'esportazione rilasciati per la nave in causa, le autorità competenti designate dagli Stati membri, a richiesta dell'importatore, notificano quanto prima alla Commissione mediante telescritto, caso per caso, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, nonché il quantitativo eccedentario rilevato all'atto dello scaricamento della nave.
I servizi della Commissione prendono contatto con le autorità tailandesi per far predisporre nuovi titoli d'esportazione, in modo che, sulla base di nuovi titoli d'importazione, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedentari venga realizzata al più presto. Durante tale periodo i quantitativi eccedentari non possono essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dall'accordo di autolimitazione CEE/Tailandia.
Alla fine di ogni trimestre, le autorità competenti designate dagli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto tutti i casi di superamento rilevati durante tale periodo, nonché i relativi quantitativi di manioca originari della Tailandia ».
3. All'articolo 6, paragrafo 2, il testo del secondo trattino della lettera b) è soppresso.
4. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9 bis:
« Articolo 9bis
Alla fine di ogni trimestre, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi non imputati iscritti a tergo dei titoli d'importazione, il nome della nave ed i numeri dei titoli d'esportazione in causa ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.
(4) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 53.
(5) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 41.
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