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Regolamento (CEE) n. 3300/84 del Consiglio del 22 novembre 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/1984 pag. 0013 - 0015
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3300/84 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (1985)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità economica europea ha concluso un accordo con la Spagna il 29 giugno 1970 (1);
considerando che ai sensi di detto accordo la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo, in esenzione da dazio doganale, di 1 900 tonnellate di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna; che è opportuno aprire per il 1985 questo contingente tariffario comunitario;
considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto di cui trattasi in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;
considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dalla Spagna, alle percentuali indicate in appresso:
1.2.3.4 // // // // // Stati membri // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 2 // 3 // 3 // Danimarca // 5 // - // 2 // Germania // - // 3 // 2 // Grecia // - // - // - // Francia // 85 // 85 // 80 // Irlanda // 1 // 2 // 1 // Italia // - // 6 // 13 // Regno Unito // 7 // 1 // - // // // //
considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:
Benelux 9,9
Danimarca 1,0
Germania 3,6
Grecia 0,1
Francia 42,1
Irlanda 0,6
Italia 8,0
Regno Unito 34,7
considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale;
considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva: che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,
la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, è indispensabile che tale Stato ne faccia rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per le uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I, originarie della Spagna, è totalmente sospeso nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 1 900 tonnellate.
Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 3559/80 (1).
Articolo 2
1. Una prima parte di 1 520 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che fatto salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1985 ammontano a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 150 // Danimarca // 15 // Germania // 55 // Grecia // 1 // Francia // 640 // Irlanda // 10 // Italia // 120 // Regno Unito // 529
2. La seconda parte di 380 tonnellate costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 1 - o la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1985.
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1o ottobre 1985 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1985 ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1985, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1985 e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1985 della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e ne precisa, a tal fine, l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro quote man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 8
A richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano circa le importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
(1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 2.
(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 71.
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