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Regolamento (CEE) n. 3301/84 del Consiglio del 22 novembre 1984 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, la percentuale dell' importo dell' aiuto alla produzione che può essere trattenuta per le organizzazioni dei produttori d' olio d' oliva o le loro unioni
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/1984 pag. 0016 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0201
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0201
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/84 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta per le organizzazioni dei produttori d'olio d'oliva o le loro unioni
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (2), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Parlamento europeo (4),
considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare la percentuale dell'aiuto alla produzione da trattenere per le organizzazioni riconosciute dei produttori d'olio d'oliva e le loro unioni per contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività svolte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 20 quater dello stesso regolamento; che, tenuto conto delle spese prevedibili per la campagna 1984/1985, è opportuno fissare detta percentuale ad un livello tale de coprire le spese medesime,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione1984/1985 la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva o le loro unioni riconosciute in applicazione di detto regolamento è fissata al 2,1 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
(3) GU n. C 266 del 5. 10. 1984, pag. 3.
(4) Parere reso il 16 novembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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