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Regolamento (CEE) n. 3316/84 del Consiglio del 22 novembre 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 28/11/1984 pag. 0001 - 0004
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3316/84 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1985)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità economica europea ha concluso un accordo con la Spagna il 29 giugno 1970 (1), completato dal protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità (2);
considerando che in virtù di detto accordo la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo globale di 1 424 000 tonnellate per taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna; che i dazi contingentali sono pari al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune; che è opportuno aprire per il 1985 questo contingente tariffario comunitario;
considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;
considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Spagna, alle percentuali indicate in appresso:
1.2.3.4 // Stati membri // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 26,9 // 12,4 // 4,1 // Danimarca // - // 2,5 // - // Germania // 9,8 // 2,6 // 1,1 // Grecia // - // - // 0,3 // Francia // 12,2 // 7,2 // 57,5 // Irlanda // 6,1 // - // - // Italia // 13,6 // 18,7 // 8,7 // Regno Unito // 31,4 // 56,6 // 28,3 // // // //
considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:
Benelux 7,3
Danimarca 12,2
Germania 4,9
Grecia 0,2
Francia 36,5
Irlanda 7,3
Italia 7,3
Regno Unito 24,3
considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per
garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere a circa il 30 % del volume contingentale;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985, fatte salve le misure che potrebbero intervenire in applicazione dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna, i dazi della tariffa doganale comune per i seguenti prodotti, raffinati in Spagna, sono parzialmente sospesi alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi, nell'ambito di un contingente tariffario comunitario globale di 1 424 000 tonnellate:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi (in %) // // // // // // // 27.10 // Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio o di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base: // // // A. Oli leggeri: // // // III. destinati ad altri usi // 2,4 // // B. Oli medi: // // // III. destinati ad altri usi // 2,4 // // C. Oli pesanti: // // // I. Oli da gas: // // // c) destinati ad altri usi // 1,4 // // II. Oli combustibili: // // // c) destinati ad altri usi // 1,4 // // III. Oli lubrificanti ed altri: // // // c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo (a) // 1,6 // // d) destinati ad altri usi // 2,4 // 27.11 // Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi: // // // B. altri: // // // I. Propani e butani commerciali: // // // c) destinati ad altri usi // 0,6 // 27.12 // Vaselina: // // // A. greggia: // // // III. destinata ad altri usi // 0,7 // // B. altri // 2,1 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi (in %) // // // // // 27.13 // Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati: // // // B. altri: // // // I. greggi: // // // c) destinati ad altri usi // 0,7 // // II. non nominati // 1,9 // 27.14 // Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: // // // C. altri: // // // II. non nominati // 0,7 // // //
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 3559/80 (1).
Articolo 2
1. Una prima parte di 411 000 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che fatto salvo l'articolo 5 sono valide sono al 31 dicembre 1985, ammontano a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 30 000 // Danimarca // 50 000 // Germania // 20 000 // Grecia // 1 000 // Francia // 150 000 // Irlanda // 30 000 // Italia // 30 000 // Regno Unito // 100 000
2. La seconda parte di 1 013 000 tonnellate costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In riserva ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1985.
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1985, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1985, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che non verrà utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1985, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1985 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1985, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.
3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Articolo 8
A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
(1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 13. 11. 1981, pag. 2.
(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 71.
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