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Regolamento (CEE) n. 3317/84 del Consiglio del 22 novembre 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1985)
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 28/11/1984 pag. 0005 - 0007
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3317/84 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1985)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità europea ha concluso un accordo con la Spagna il 29 giugno 1970 (1), completato dal protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità (2);
considerando che in virtù di detto accordo la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 2 013 tonnellate di altri tessuti di cotone della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna; che i dazi contingentali sono pari al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui trattasi; che è opportuno aprire per il 1985 questo contingente tariffario comunitario;
considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;
considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Spagna, alle percentuali indicate in appresso:
1.2.3.4 // // // // // Stati membri // 1981 // 1982 // 1983 // // // // // Benelux // 4,8 // 1,7 // 0,7 // Danimarca // 0,3 // 0,2 // 0,1 // Germania // 3,6 // 5,1 // 4,1 // Grecia // - // 0,3 // 1,1 // Francia // 74,2 // 60,1 // 58,2 // Irlanda // 12,0 // 21,2 // 27,8 // Italia // 3,9 // 8,0 // 4,2 // Regno Unito // 1,2 // 3,4 // 3,8 // // // //
considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:
Benelux 2,1
Danimarca 0,3
Germania 4,4
Grecia 0,6
Francia 63,6
Irlanda 22,1
Italia 3,8
Regno Unito 3,1
considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere all'85 % del volume contingentale;
considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la
Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti, originari della Spagna, sono sospesi parzialmente alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi, nell'ambito di un contingente tariffario comunitario globale di 2 013 tonnellate:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Aliquota dei dazi (in %) // // // // 55.09 // Altri tessuti di cotone: // // // A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone: // // // I. di larghezza inferiore a 85 cm // 4,4 // // II. altri // 4,5 // // B. altri: // // // I. di larghezza inferiore a 85 cm // 4,5 // // II. non nominati // 4,6 // // //
Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 3559/80 (1).
Articolo 2
1. Una prima parte di 1 700 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1985, ammontano a:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 35 // Danimarca // 5 // Germania // 75 // Grecia // 10 // Francia // 1 085 // Irlanda // 375 // Italia // 65 // Regno Unito // 50
2. La seconda parte, rappresentata da una quantità di 313 tonnellate, costituisce la riserva.
Articolo 3
1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 - è utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1985.
Articolo 5
Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1985, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1985, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1985, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1985 e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.
Articolo 6
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1985, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Articolo 7
1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 8
A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.
Articolo 9
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
(1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 13. 11. 1981, pag. 2.
(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 71.
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